Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50193 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50193 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORATO GIORGIO N. IL 29/04/1977
avverso la sentenza n. 112/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Sorato Giorgio ricorre avverso la sentenza 15.11.12 della Corte di appello di Lecce che ha
confermato quella in data 15.7.10 del Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni, con la
quale è stato condannato, per i reati di furto aggravato consumato e tentato ascrittigli, unificati ex
art. 81 cpv. c.p. e ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni cinque, mesi uno di reclusione ed
€5.600,00 di multa.

avere i giudici motivato e alla .
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio
della prevalenza e, con il terzo, il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza
92/09 del G.i.p. di Brindisi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la genericità del primo
motivo, del tutto aspecifico nella sua limitata articolazione, e la manifesta infondatezza degli altri
due.
Del tutto legittimamente, infatti, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione, tra
l’altro, dei numerosi e anche specifici precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza che il
ricorrente abbia in questa sede prospettato elementi di segno favorevole non considerati dai giudici
di merito.
Quanto infine, alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, essa non può essere
formulata in sede di legittimità in assenza di previa pronuncia sul punto del giudice di appello, il
quale si è limitato a respingere la richiesta di riunione dei due procedimenti ex art.17 c.p.p., ma
potrà essere fatta, se del caso, valere in sede esecutiva.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 ottobre 2013

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