Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50192 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50192 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUTRIGNELLI GIUSEPPE N. IL 11/01/1957
avverso la sentenza n. 1656/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Cutrignelli Giuseppe ricorre avverso la sentenza 3.12.12 della Corte di appello di Lecce che ha
confermato quella, in data 3.3.11, del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Maglie con la quale è
stato condannato, per il reato di furto aggravato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni due
di reclusione ed C 900,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

responsabilità dell’imputato, elementi di mera natura indiziaria, laddove il furto in abitazione era
stato consumato a distanza di tempo rispetto al momento del controllo di p.g.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
L’impugnazione si presenta peraltro anche manifestamente infondata, avendo compiutamente la
Corte salentina evidenziato come il giudizio di responsabilità discenda dall’essere stato il
Cutrignelli visto dagli operanti disfarsi, attraverso il lancio dal finestrino della vettura Rover 400 a
bordo della quale si trovava, della refurtiva per poi venire anche trovato in possesso, unitamente al
suo complice, di strumenti di effrazione e di una ricetrasmittente accesa, il tempo intercorso infine
tra la perpetrazione del furto e l’intervento dei carabinieri essendo risultato del tutto compatibile con
l’ascrivibilità all’imputato e al suo complice dell’azione delittuosa.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b), c) ed e) c.p.p. per avere i giudici territoriali evidenziato, nell’affermare la

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 21 ottobre 2013

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