Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50192 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50192 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fazio Rosetta, nata a Serrastretta il 13/08/1960;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’Avv. Sergio Lucisano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16.6.2015 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dispose il
sequestro preventivo fino all’equivalenza della somma di C 51.000,00 nei
confronti di Fazio Rosetta indagata, quale insegnante, per il reato di cui all’art.
640 bis cod. pen. per aver procurato a Kifa di Aiello Fabrizio S.a.s. un ingiusto
profitto consistito nell’indebita percezione di un contributo regionale relativo alla
formazione in azienda dei dipendenti.

2. L’indagata propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catanzaro, con
ordinanza del 23.7.2015, confermò il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 09/12/2015

3. Ricorre per cassazione l’indagata, tramite il difensore, deducendo:
1. vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e
da altri atti specificamente indicati; il Tribunale si è limitato a richiamare
per relationem il contenuto del verbale e decreto di sequestro;

2. violazione di legge in quanto l’ammontare del sequestro operato nei
confronti della ricorrente è sproporzionato alla quota parte ricevuta
dell’indagata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di
legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso
codice. (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710.
Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del
sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di
motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in
funzione dell’accertamento dei fatti).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il
provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei
concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2488 del 27/11/2014 dep. 20/01/2015 Rv. 261852. Fattispecie in
materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

3. Il terzo motivo di ricorso è generico non essendo stati articolati motivi
a sostegno della lamentata violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

2

3. violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

ammende.

Così deciso il 09/12/2015.

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

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