Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50191 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50191 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINZUTI DAVIDE N. IL 19/08/1985
avverso la sentenza n. 128/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CHIVASSO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/10/2013
Pinzuti Davide ricorre avverso la sentenza 19.11.12, emessa dal Tribunale di Torino-sezione
distaccata di Chivasso ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati
ascrittigli, unificati ex art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi
sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
proscioglimento, sussistendo, nella specie, < le condizioni per giungere ad una sentenza di
assoluzione dal reato contestato >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della comunicazione della notizia
di reato e al verbale di spontanee dichiarazioni dell’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
DE
TATA I
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di