Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50191 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50191 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aiello Angelo, nato a Serrastretta il 02/07/1955, in proprio e quale legale
rappresentante della Kifa di Aiello Angelo & C. S.a.s.;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Della
Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’Avv. Sergio Lucisano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16.6.2015 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dispose il
sequestro preventivo fino all’equivalenza della somma di C 51.000,00 nei
confronti della Kifa di Aiello Fabrizio & C. S.a.s. (in relazione all’illecito di cui
all’art. 24 D. Lgs. 231/2001 conseguente al reato di cui all’art. 640 bis cod. pen.,
consistito nell’indebita percezione di un contributo regionale relativo alla
formazione in azienda dei dipendenti, conseguente alla produzione di false
attestazioni da parte del legale rappresentante della società Kifa di Aiello Fabrizio
& C. S.a.s. Aiello Fabrizio).

Data Udienza: 09/12/2015

In esecuzione di tale decreto la G. di F. sequestrò un autocarro Ford Transit
intestato alla Kifa di Aiello Fabrizio & C. S.a.s. ed in uso a Kifa di Aiello Angelo &
C. S.a.s.

2. Kifa di Aiello Angelo & C. S.a.s. propose istanza di riesame ed il Tribunale
di Catanzaro, con ordinanza del 23.7.2015, confermò il provvedimento
impugnato, sull’assunto che, a seguito del subentro di Aiello Angelo nelle quote e
della continuità fra le due società non risultava alcun pagamento sicché la Kifa di

Kifa di Aiello Fabrizio S.a.s.

3. Ricorre per cassazione Aiello Angelo, in proprio e quale amministratore
della Kifa di Aiello Angelo & C. S.a.s., tramite il difensore, deducendo:
1. vizio di motivazione essendosi il Tribunale limitato a richiamare

per

relationem il decreto di sequestro ed essendo la motivazione illogica;
2.

violazione della legge processuale in relazione alla notifica del decreto di
sequestro e del verbale di sequestro ad Aiello Angelo erroneamente
considerato rappresentante della Kifa di Aiello Fabrizio & C. S.a.s.;

3.

violazione della legge processuale per essere stati il decreto ed il verbale
di sequestro notificati a soggetto non abilitato a ricevere la notifica e non
convivente con l’indagato;

4.

violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica
posto che i notificatori ben sapevano che Aiello Fabrizio è residente in
India.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di
legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso
codice. (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710.
Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del
sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di
motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in
funzione dell’accertamento dei fatti).
2

Aiello Angelo S.a.s. non poteva essere considerata soggetto estraneo rispetto a

2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati
e proposti in carenza di interesse.
All’evidenza Aiello Angelo non ha alcun interesse a lamentare la eventuale
nullità della notifica ad Aiello Fabrizio, in quanto unico soggetto legittimato a
dolersi di eventuali nullità della notifica del decreto e del verbale di sequestro a
lui destinati è Aiello Fabrizio..

questa Corte ha affermato che, in tema di convalida del sequestro ex art. 355
cod. proc. pen., la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del
decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono
prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento
di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione
di farlo, l’omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla
legittimità del sequestro. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1821 del 12/05/1999 dep.
01/07/1999 Rv. 214217).
Siffatto principio vale anche per la notifica del decreto di sequestro
preventivo laddove, comunque, come nel caso in esame, l’interessato abbia
proposto riesame.
Infatti l’omessa notifica del decreto di sequestro preventivo nei confronti
della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la
nullità, difettando un’espressa previsione della relativa causa d’invalidità ed
essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame
entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell’atto
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15501 del 08/01/2009 dep. 09/04/2009 Rv. 243572).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

3

Per quanto invece attiene alla regolarità della notifica ad Aiello Angelo,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 09/12/2015.

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