Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50190 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50190 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERSI GIUSEPPE N. IL 25/02/1951
avverso la sentenza n. 7259/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Persi Giuseppe ricorre avverso la sentenza 14.3.12 della Corte di appello di Roma con la quale, in
parziale riforma di quella in data 15.4.08 del locale tribunale, riconosciute attenuanti generiche, è
stata ridotta la pena, per il reato di furto, a mesi uno, giorni dieci di reclusione ed € 60,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello ricostruito il fatto senza considerare

(‘barbone’ che viveva per strada).
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
L’impugnazione si presenta peraltro anche manifestamente infondata, avendo compiutamente la
Corte romana evidenziato, quanto all’elemento psicologico, come l’imputato sia stato visto sfilare le
chiavi di accensione del cicolomotore di proprietà di Bocchini Valerio, comportamento non
plausibilmente spiegato dal Persi il quale aveva solo affermato essere sua intenzione nascondere le
chiavi per poi restituirle al proprietario.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 21 ottobre 2013

D

2 TATA

l’elemento psicologico del reato, ma ‘bollando’ come inverosimili le spiegazioni rese dall’imputato

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