Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50189 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50189 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Comune di Golfo degli Aranci, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e assistito dall’avv.
Gian Comita Ragnedda, terzo interessato, avverso l’ordinanza del
Tribunale di Tempio Pausania, n. 93/2014, in data 04.06.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva datata 02.12.2015 a firma avv. Marco Sili
Scavalli nell’interesse degli imputati Mastropietro Licia, Giorgianni
Francesco, Fabiano Vincenza e Servizimpresa-Servizi Integrati per
l’Impresa s.r.I.;
letta altresì la memoria difensiva datata 03.12.2015 a firma avv.
Benedetto Ballero nell’interesse degli ulteriori imputati Abeltino
Giovanna Maria Franca, Barbieri Mauro, Barinotti Ignazio, Besana
Ernesto Sergio, Bisetti Emanuele, Bisetti Andrea, Bisetti Alberto, Bossi
Luciano, Brocchi Elvira, Carminati Domenico, Castellazzi Mario,
Cazzaniga Graziella, Ceriani Valerio, Cerruti Renato, Gallina Daniela,

Data Udienza: 09/12/2015

Columbano Gioacchino, Nani Luca, Flore Giovanni, Franceschetti
Felice, Gallozzi Enrico, Girola Alessandro Riccardo, Girola Silvio
Stefano, Lamperti Celestino, Lodi Tiziana, Longoni Alberto, Melzi
Graziella, Mantovani Alberto, Marchiori Marco, Mattia Francesco,
Maulicino Antonio, Molinari Andrea, Montaldo Giuseppe Matteo,
Nalesso Giuliano, Palmerini Giovanni, Paolillo Gaetano, Petermann
Paolo, Rinaldi Federico, Rinaldi Michele, Saba Gavino, Santi Vincenzo,

Sarto Serenella Nadia, Silva Giuliana Ercolina, Solinas Daniela,
Spadoni Grazia, Tonon Gianmarco, Toscani Rosanna, Vaccaro Stella,
Zovi Patrizia, Sbragia Stefano, Chessa Anastasia e Galatola Maria
Rosaria;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta datata 24.07.2015 del Sostituto
procuratore generale dott. Sante Spinaci con la quale si è chiesto di
rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 13.02.2014, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tempio Pausania emetteva decreto di sequestro
probatorio nei confronti di ignoti per il reato di cui agli artt. 633 e 639
bis cod. pen. di tutti gli immobili appartenenti al complesso
immobiliare denominato “Terrata 2” siti nel Comune di Golfo degli
Aranci; successivamente, il pubblico ministero revocava tale
provvedimento disponendo la restituzione dei suddetti al Comune di
Golfo degli Aranci, quale soggetto avente diritto.
2. In data 24.03.2014, il pubblico ministero emetteva sequestro
preventivo in via d’urgenza del medesimo complesso immobiliare:
tale decreto veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Tempio Pausania, atteso il riconosciuto pericolo
di protrazione delle conseguenze del reato.
3. A seguito di impugnazione da parte della difesa degli indagati, il
Tribunale del riesame dì Tempio Pausania, all’esito dell’udienza
camerale il cui avviso non veniva notificato al Comune di Golfo degli
Aranci, accoglieva il gravame e disponeva la restituzione all’avente

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diritto dei beni sequestrati: la mancata individuazione dell’avente
diritto alla restituzione, impediva, peraltro, al pubblico ministero di
procedere all’esecuzione del provvedimento.
4. In data 21.05.2014, il pubblico ministero proponeva ricorso ex art.
263 cod. proc. pen. chiedendo al Tribunale di Tempio Pausania di
stabilire in maniera espressa la restituzione al Comune di Golfo degli
Aranci del complesso immobiliare in parola, quale legittimo

proprietario attesa l’avvenuta irrevocabilità della pronuncia che aveva
statuito la confisca e l’acquisizione di tali beni al patrimonio del
sunnominato Comune; di contro, gli indagati, rilevando che il pubblico
ministero non aveva disposto la restituzione degli immobili
nonostante l’avvenuto annullamento del provvedimento cautelare,
sollecitavano il Tribunale a provvedere in ordine all’esecuzione delle
due ordinanze che avevano disposto la restituzione dei beni agli
stessi, evidenziando a tal fine la titolarità del loro diritto in virtù degli
atti di compravendita delle singole unità immobiliari stipulati con la
Ri.ta Sarda s.r.l. e del possesso dei medesimi beni.
Il Tribunale fissava udienza camerale senza dare avviso al Comune di
Golfo degli Aranci e, con provvedimento in data 04.06.2014,
accoglieva la richiesta degli indagati istanti disponendo la restituzione
ai medesimi dei beni rispettivamente loro sequestrati, rigettando le
altre richieste.
5. Avverso tale pronuncia, il Comune di Golfo degli Aranci propone
ricorso per cassazione lamentando:
-violazione di legge, nella specie del principio del contraddittorio, per
omesso avviso al ricorrente, quale parte interessata, dell’udienza
camerale (primo motivo);
-violazione di legge per omessa restituzione dei beni al ricorrente,
legittimo proprietario, inopinatamente restituiti a meri detentori privi
di valido titolo (secondo motivo);
-violazione di legge per inosservanza del giudicato formatosi a
seguito della sentenza della Suprema Corte (Sez. 3, sent. n.
6396/2007) che aveva confermato la sentenza di condanna per la
lottizzazione abusiva e la confisca dell’intero complesso immobiliare
(terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

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1. Va preliminarmente evidenziato come il Collegio, all’udienza del
05.11.2015, verificata la mancata rituale instaurazione del
contraddittorio nei confronti degli imputati Mastropietro Licia,
Giorgianni Francesco, Fabiano Vincenza e Servizimpresa-Servizi
Integrati per l’Impresa s.r.I., Abeltino Giovanna Maria Franca, Barbieri
Mauro, Barinotti Ignazio, Besana Ernesto Sergio, Bisetti Emanuele,

Bisetti Andrea, Bisetti Alberto, Bossi Luciano, Brocchi Elvira,
Carminati Domenico, Castellazzi Mario, Cazzaniga Graziella, Ceriani
Valerio, Cerruti Renato, Gallina Daniela, Columbano Gioacchino, Diani
Luca, Flore Giovanni, Franceschetti Felice, Gallozzi Enrico, Girola
Alessandro Riccardo, Girola Silvio Stefano, Lamperti Celestino, Lodi
Tiziana, Longoni Alberto, Melzi Graziella, Mantovani Alberto, Marchiori
Marco, Mattia Francesco, Maulicino Antonio, Molinari Andrea,
Montaldo Giuseppe Matteo, Nalesso Giuliano, Palmerini Giovanni,
Paolillo Gaetano, Petermann Paolo, Rinaldi Federico, Rinaldi Michele,
Saba Gavino, Santi Vincenzo, Sarto Serenella Nadia, Silva Giuliana
Ercolina, Solinas Daniela, Spadoni Grazia, Tonon Gianmarco, Toscani
Rosanna, Vaccaro Stella, Zovi Patrizia, Sbragia Stefano, Chessa
Anastasia e Galatola Maria Rosaria, aveva differito l’udienza alla data
odierna disponendo la notifica di nuovo avviso ai medesimi,
regolarmente effettuato: parti, queste ultime, ritualmente costituitesi
in giudizio e latrici di memorie a firma dei rispettivi difensori con le
quali hanno concluso chiedendo rispettivamente l’inammissibilità
ovvero il rigetto dell’avverso ricorso.
2. Il ricorso, in relazione al secondo e al terzo motivo di doglianza
trattabili congiuntamente per evidente omogeneità e decisività di
tema, è fondato e, come tale, risulta accoglibile, con conseguente
pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
3. Preliminare è il profilo della valutazione della tempestività del
ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Assume parte ricorrente di non aver mai ricevuto formale
comunicazione del provvedimento impugnato così come del ricorso
introduttivo introdotto dalle controparti avanti al giudice
dell’esecuzione e del decreto di fissazione udienza: di tal che, la
stessa sarebbe venuta a conoscenza solo informalmente a seguito

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della lettura della notizia su alcune testate giornalistiche locali e delle
informazioni acquisite dal Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata in data 16.07.2014.
La prova – sotto il profilo temporale – di questa casuale conoscenza,
intrinsecamente verosimile, non appare smentita da alcuna evidenza
di segno contrario (del resto, il dato della mancata partecipazione di
parte ricorrente all’udienza avanti al giudice dell’esecuzione è dato

oggettivo) e, come tale, rende tempestivo il ricorso per cassazione
avanzato in data 30.07.2014, come da attestazione di cancelleria in
calce al ricorso sottoscritto in data 28.07.2014.
4. Il Tribunale di Tempio Pausania ha disposto la restituzione degli
immobili ai privati che avevano proposto incidente di esecuzione con
la seguente motivazione: “…

appare opportuno premettere che

questo Collegio non ha alcun potere di disquisire in ordine alla ormai
annosa problematica concernente la titolarità del diritto di proprietà
sugli immobili che sono stati sottoposti a sequestro da parte del
pubblico ministero prima e dal giudice per le indagini preliminari
dopo. Pur essendo certo, difatti, che detti immobili sono stati oggetto
di confisca a seguito di sentenza divenuta irrevocabile nel 2007,
peraltro è certo, altresì, che la difesa degli indagati ha avanzato altri
ricorsi dinanzi ad altre autorità competenti (la CEDU), lamentando
l’illegittimità dell’adottato provvedimento di confisca. Peraltro, non
essendo competenza di questo Collegio adottare alcuna decisione in
ordine alla legittimità o meno dell’applicazione della confisca per
lottizzazione abusiva nelle ipotesi di proscioglimento degli imputati
per estinzione del reato (come è avvenuto per gli odierni ricorrenti), è
sufficiente rilevare che, annullato il provvedimento cautelare, viene
ripristinata automaticamente la situazione precedente al sequestro
medesimo. Ne consegue, che i manufatti dei quali era stato disposto
il sequestro preventivo debbono essere restituiti a coloro nei cui
confronti la misura cautelare era stata adottata, vale a dire ai
possessori-detentori degli stessi e non ad un soggetto che, nel
presente procedimento, appare terzo (vale a dire, il comune di Golfo
degli Aranci) … Si vuole rimarcare, cioè, il fatto che il Collegio non ha
alcuna competenza, nella presente sede, per poter risolvere problemi
di proprietà dei beni sottoposti alla misura cautelare né per attribuirla
a chicchessia “.

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5. Il ragionamento seguito dal Tribunale, informato ad un sostanziale
non liquet, appare del tutto ingiustificato in presenza di un giudicato
che, di fatto, viene – senza motivo – pretermesso.
6. Va rimarcato, infatti, come la Suprema Corte, con sentenza della
Sez. 3, n. 6396 del 07/11/2006 (dep. 15/02/2007), ric. Cieri, in
merito al tema della confisca dei terreni abusivamente lottizzati,
avesse ritenuto come la stessa fosse stata del tutto legittimamente

disposta, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 19 (riprodotto dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2).
6.1. In particolare, sulla confisca, il Supremo Collegio aveva
osservato: ” … trattasi – secondo la giurisprudenza ormai costante di
questa Corte Suprema – di sanzione amministrativa che deve essere
obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la
sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una
pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l’ipotesi di
assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3″:
30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri; 20.12.1995, n. 12471, ric.
P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed
altri; 23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri; 11.1.1999, n. 216,
ric. brio Gnisci Ascoltato ed altri; 6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli;
8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri; 4.12.2000, n. 12999, ric.
Lanza) …”.
6.2. Ma non solo. La Suprema Corte – nella predetta sentenza – dopo
aver premesso che la confisca dei beni oggetto di lottizzazione
abusiva si connette alla oggettiva illiceità degli stessi, sì da colpire
anche eventuali proprietari estranei al processo penale, aveva
ritenuto ” … (tenuto conto pure delle considerazioni già svolte, al
riguardo, da Cass., Sez. 3″, 15.3.2005, n. 10037, Vitone ed altri) la
manifesta infondatezza delle (sollevate) questioni di incostituzionalità,
non potendosi ravvisare alcun contrasto della L. n. 47 del 1955, art.
19, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2):
– con l’art. 3 Cost., in quanto chi ha commesso il reato di lottizzazione
abusiva è soggetto non solo alla confisca del bene (come chi non l’ha
commesso), ma anche all’irrogazione della sanzione penale, per cui
non può parlarsi di analogo trattamento sanzionatorio di situazioni
oggettivamente diverse;

con l’art. 41 Cost., e art. 42 Cost., comma 2, tenuto

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comparativamente conto della riconosciute funzioni sociali della
proprietà e dell’iniziativa economica e dell’esigenza primaria di tutela
e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra interesse
collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e
del privato, è razionale che debbano prevalere i primi;
– con gli artt. 24, 101 e 102 Cost., perché la confisca ex art. 44 in
esame costituisce un provvedimento posto a chiusura di un

complessivo sistema sanzionatorio con il quale tuttavia deve essere
coordinato.
Non è necessario, in proposito, che il giudice penale – nell’adottarlo accerti previamente la non avvenuta acquisizione delle aree ai sensi
del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 8: non si ravvisa, invero,
possibilità di incongrue interferenze per eventuale “sovrapposizione”
di provvedimenti ablatori, poiché, anche per effetto della confisca
disposta ex art. 44, i terreni e gli eventuali manufatti vengono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui
territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva …”.
6.3. La misura – scriveva la Corte -” … sicuramente non va applicata
qualora l’autorità amministrativa, nell’autonomo esercizio del potere
ad essa devoluto dalla legge, prima della formazione del giudicato,
abbia ritenuto di dovere autorizzare l’intervento lottizzatorio.
Il giudice penale, infatti, ha l’obbligo di coordinare le proprie
determinazioni con quelle assunte dall’amministrazione o dai giudici
amministrativi per l’affermazione di tale principio vedi, tra le decisioni
più recenti, sia pure riferite all’ordine di demolizione di manufatti
abusivi (Cass., Sez. 3^: 19.1.2005, n. 1104, P.G. in proc. Calabrese
ed altro; 26.5.2004, n. 23992, Cena). Questa Sezione, inoltre, ha
affermato che “in materia edilizia, il potere del giudice penale di
accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una
costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di
eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori,
trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice
amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente
affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione
edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione
dell’opera” (così Cass., Sez. 3^, 21.10.2003, n. 39707, Lubrano di
Scorpianello). Va pure richiamato utilmente il principio della

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separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle
giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale
dall’altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste
dalla legge (cfr., Corte Cost., 1.4.1998, n. 85 e Cass., Sez. 3^,
23.5.2003, n. 22823, Barbieri) …”.
7. E’ noto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che
distingue l’ipotesi della restituzione del bene conseguente alla revoca

del sequestro (situazione che postula il venir meno dei presupposti
del sequestro) che va disposta a favore del soggetto al quale il bene
fu sequestrato, da quella che consegue come effetto della perdita di
efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere) del sequestro, che, invece, va disposta in favore
dell’avente diritto, il quale, in ipotesi, può essere anche un soggetto
diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato (cfr., Sez. 2,
sent. n. 51753 del 03/12/2013, dep. 23/12/2013, Casella, Rv.
257359; Sez. 2, sent. n. 39247 del 08/10/2010, dep. 05/11/2010,
Gaias, Rv. 248772; Sez. 2, sent. n. 4804 del 23/10/2012, dep.
30/01/2013, P.O. in proc. Tessiore e altro, Rv. 255198).
7.1. Peraltro, nessuna di questa situazioni – impropriamente evocate
– risulta essersi verificata nel giudizio di merito conclusosi con
sentenza irrevocabile, nel corso del quale non solo non vi è stata
revoca del sequestro, ma al cui esito è stata disposta la confisca dei
manufatti con restituzione del complesso immobiliare Terrata 2
all’avente diritto, necessariamente da individuarsi, per effetto del
giudicato, nel Comune di Golfo degli Aranci.
7.2. Né una simile conclusione può essere messa in dubbio evocando
una situazione di possesso in capo agli indagati quali acquirenti delle
singole porzioni del complesso dal momento che la confisca, con la
conseguente ablazione alla “mano pubblica”, rappresenta un atto ed
un effetto giuridico posteriore nel tempo, capace di produrre effetti
estintivi di qualsivoglia diritto in precedenza sorto a favore di altri
soggetti che, per ciò solo, finiscono per perdere lo ius possidendi.
7.3. Parimenti irrilevante, a questi fini, è la riferita avvenuta
sospensione da parte del Consiglio di Stato dell’efficacia dei
provvedimenti di sgombero adottati dal Comune, non avendo una
simile pronuncia alcuna capacità di provocare effetti caducatori del
sequestro ovvero impeditivi dell’efficacia del provvedimento ablativo

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di confisca: del resto, come si è detto in precedenza, la sentenza n.
6396/2007, cit., ha riconosciuto come la confisca non vada applicata
solo qualora l’autorità amministrativa, nell’autonomo esercizio del
potere ad essa devoluto dalla legge, prima della formazione del
giudicato, abbia ritenuto di dovere autorizzare l’intervento
lottizzatorio, dal momento che, come si è visto, “… il potere del
giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti

valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi
concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti
giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che
abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o
della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla
realizzazione dell’opera” (Sez. 3, sent. n. 39707/2003, cit.).
7.4. Nella fattispecie, da un lato l’intervento dell’autorità
amministrativa risulta successivo al giudicato penale e, dall’altro, il
provvedimento del giudice amministrativo non solo non risulta
passato in giudicato ma nemmeno risulta riconoscere un diritto del
cittadino alla realizzazione dell’opera, con conseguente inesistenza dei
presupposti per invocare l’ipotizzato limite di efficacia, ancorchè
limitatamente al versante della sanzione amministrativa, al giudicato
penale.
8. Da ultimo, va evidenziato come l’accoglimento del ricorso in
relazione ai profili dedotti nee_ secondo e terzo motivo di doglianza,
consente di ritenere assorbito il primo motivo, afferente la dedotta
violazione del contraddittorio nel procedimento camerale avanti al
Tribunale.
9. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato consegue pertanto l’obbligo di restituzione dei beni
immobili all’avente diritto, Comune di Golfo degli Aranci

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione
dei beni in sequestro e confiscati all’avente diritto Comune di Golfo
degli Aranci.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 9.12.2015

urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di

Il Consigliere estensore
Dott. Anto

osito

Dott. Andrea POlegrino

dente

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