Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50188 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50188 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO GIUSEPPE N. IL 01/04/1952
avverso la sentenza n. 1586/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/10/2013
Palhhnbo Giuseppe ricorre avverso la sentenza 4.5.11, emessa dal Tribunale di Genova ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui agli artt.110,483 c.p. , la
pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
proscioglimento e alla congruità della pena concordata tra le parti.