Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50187 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50187 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRABELLI MARIA N. IL 30/08/1972
avverso la sentenza n. 2021/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Mirabelli Maria ricorre avverso la sentenza 19.11.12 della Corte di appello di Catanzaro che ha
confermato quella in data 9.7.09 del Tribunale di Cosenza con la quale è stata condannata alla pena
di anni uno e mesi tre di reclusione per i reati, unificati ex art.81 cpv. c.p., di cui agli artt.61 n.1,
110-367 e 61 n.2, 110-482/476 c.p.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di

dei fatti, prospettando la donazione dell’autovettura, oggetto della denuncia di furto, in termini di
verosimiglianza, senza però ottenere alcuna risposta dalla Corte calabrese che sul punto non aveva
svolto alcuna attività istruttoria, neanche a seguito del disconoscimento, da parte dell’imputata,
della firma apposta sulla presunta falsa procura a vendere.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici di
appello hanno evidenziato come la responsabilità dell’imputata per i reati a lei in concorso ascritti
derivi dall’essere risultata la vettura Mercedes, oggetto della denuncia di furto presentata dalla
Mirabelli presso i CC di Cosenza 1’1.10.05, già dal precedente 19.9.05 nella disponibilità
dell’originario coimputato Apa Pasquale, il quale, nell’occasione, era anche in possesso, oltre che
dei documenti della vettura, della procura alla vendita allo stesso rilasciata in data 10.9.05 dalla
Mirabelli con atto sottoscritto dallo stesso Apa la cui firma era stata apparentemente autenticata dal
notaio De Filippi Carmine, risultato sconosciuto presso il collegio notarile di Salerno.
Ed allora, del tutto logicamente i giudici territoriali hanno concluso nel senso della piena sinergia
tra i due imputati, la odierna ricorrente avendo provveduto con la falsa denuncia e l’Apa avendo
garantito l’anticipata sparizione della vettura (poi venduta in Mauritania, previo conseguimento di
un apparente titolo di possesso rappresentato dalla falsa procura notarile), sì da rendere credibile la
denuncia stessa di furto e consentire alla Mirabelli di ottenere il relativo indennizzo dalla società
assicuratrice AXA s.p.a.

appello considerato che la difesa, nel corso del giudizio, aveva offerto una ricostruzione alternativa

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 21 ottobre 2013

della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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