Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50186 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50186 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Saladino Giorgio, nato a Lamezia Terme il 18/05/1931;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’Avv. Carlo Borello in sostituzione dell’Avv. Giovanni Lacaria,
che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16.6.2015 il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme
dispose il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni di Saladino
Giorgio, indagato per il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., fino a concorrenza
di C 119.000,00.

2. L’indagato propose istanza di riesame ma il Tribunale di Catanzaro, con
ordinanza del 21.7.2015 confermò il provvedimento impugnato.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, deducendo:

Data Udienza: 09/12/2015

1. violazione di legge in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in
quanto il Tribunale ha omesso di esaminare la documentazione depositata
all’udienza del 21.7.2015 che avrebbe fatto escludere la sussistenza del
fumus commissi delicti;

in tale documentazione non è menzionato

Saladino Giorgio e la sua estraneità emergeva anche dal capo Li;
2.

violazione di legge per la sproporzione del sequestro rispetto all’effettivo
valore del prezzo o profitto del reato, che avrebbe dovuto essere

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha motivato sul contributo di Saladino Giorgio alla perpetrazione
del reato, figurando egli come docente pur avendo solo la licenza elementare,
richiamando gli atti da cui ciò è stato desunto.
In proposito va ricordato che secondo l’orientamento di questa Corte, che il
Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale
vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente
dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli
elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto
dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione
del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente
quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile
carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe
dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi
di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Cass. pen., sez.
1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
In tema di sequestro preventivo, non è peraltro necessario valutare la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui
confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il

“fumus

commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi
di reato del fatto contestato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28/01/2014
dep. 05/02/2014 Rv. 258279. Fattispecie relativa al sequestro di una patente di
guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la
Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di
responsabilità dell’indagata).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il
tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei

2

commisurato all’effettivo contributo dell’indagato.

beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è
titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del
principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del
provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione
della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può
impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 37848 del 07/05/2014 dep. 16/09/2014 Rv. 260149. Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del tribunale del

elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità
del sequestro).
In secondo luogo, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca
per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente
ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato. (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 2488 del 27/11/2014 dep. 20/01/2015 Rv. 261852.
Fattispecie in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
ammende.

Così deciso il 09/12/2015.

eurd mille alla Cassa delle

riesame che aveva confermato il decreto emesso dal g.i.p., attesa l’assenza di

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