Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50185 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50185 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATINO GIUSEPPE ROSARIO N. IL 24/05/1972
avverso la sentenza n. 9178/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Latino Giuseppe Rosario ricorre avverso la sentenza 10.4.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella del Tribunale di Tivoli-sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, emessa a
seguito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di cui all’art.485 c.p.,
alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi due e giorni venti di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

ritenuto la responsabilità per il reato di falso, dal momento che, pur essendo egli indagato o
imputato in vari procedimenti per il reato di fittizia intestazione di numerose autovetture (delle quali
mai aveva avuto la materiale disponibilità), mai era stato a conoscenza delle fasi successive
all’acquisto delle stesse e alla loro intestazione, in particolare della falsità delle relative polizze
assicurative.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo la Corte romana, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità,
evldenziato come non solo la vettura, alla cui guida era stato fermato il coimputato Costantinescu

Laurentiu (per il quale si è proceduto separatamente), era intestata all’odierno ricorrente, ma anche
il relativo contratto assicurativo, risultato contraffatto, era intestato al Latino Giuseppe Rosario,
desumendone non certo illogicamente la responsabilità per il reato di cui agli artt.110,485 c.p.,
avendo comunque consentito al Costantinescu di fare uso dei documenti contraffatti, nella piena
consapevolezza dell’illecito comportamento altrui, tanto da affermare il Latino — hanno ancora
rimarcato i giudici di secondo grado — che , a dimostrazione quindi — hanno
correttamente concluso i giudici romani — della disponibilità offerta dall’odierno ricorrente alla
specifica copertura assicurativa necessaria per la circolazione del veicolo
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.e) c.p.p., in quanto i giudici di appello, illogicamente e contraddittoriamente, avevano

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 ottobre 2013

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