Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50185 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50185 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mastroianni Domenico, nato a Lamezia Terme il 02/12/1983, in proprio e quale
legale rappresentante della Gama S.a.s.;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16.6.2015 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dispose il
sequestro preventivo fino all’equivalenza della somma di C 34.000,00 nei
confronti di Mastroianni Domenico (indagato per i reati di cui agli artt. 483 e 640
bis cod. pen.) e della Gama S.a.s. (in relazione all’illecito di cui all’art. 24 D. Lgs.
231/2001, consistito nell’indebita percezione di un contributo regionale relativo
alla formazione in azienda dei dipendenti, conseguente alla produzione di false
attestazioni da parte del legale rappresentante della società all’epoca dei fatti).

2. L’indagato e Gama S.a.s. proposero istanza di riesame ed il Tribunale di
Catanzaro, con ordinanza del 28.7.2015, confermò il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 09/12/2015

3.

Ricorre per cassazione Mastroianni Domenico, in proprio e quale

amministratore della Gama S.a.s., tramite il difensore, deducendo:
1. sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e ed il valore del profitto
che si assume illecitamente conseguito: solo nei confronti della Gama
S.a.s. è stato sequestrato un immobile del valore di C 35.000,00; inoltre
sono stati sequestrati altri beni nei confronti dell’indagato (autovettura,
partecipazioni societarie e Cev immobiliare); il valore dei beni sequestrati
supera quello indicato nel provvedimento di sequestro;
difetto di gravi indizi di reato in quanto Campisano Raffaele e Eusebio
Daniele hanno dichiarato di aver effettivamente preso parte ai corsi di
formazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il
giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i
beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la
somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi
corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la
verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro
è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
24785 del 12/05/2015 dep. 11/06/2015 Rv. 264282).
Ne consegue che non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice
riesame l’esecuzione del provvedimento, ma l’interessato dovrà richiedere la
restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza all’autorità
procedente.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il
Tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei
beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è
titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del
principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del
provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione
della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può
impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 37848 del 07/05/2014 dep. 16/09/2014 Rv. 260149. Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del tribunale del
riesame che aveva confermato il decreto emesso dal g.i.p., attesa l’assenza di
elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità
del sequestro).

2

2.

In secondo luogo, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca
per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente
ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato. (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 2488 del 27/11/2014 dep. 20/01/2015 Rv. 261852.
Fattispecie in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche).
Detto principio vale anche nei confronti degli enti responsabili ai sensi del D.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a
dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto
contestato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28/01/2014 dep. 05/02/2014
Rv. 258279. Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata
sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la Corte ha ritenuto
superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di responsabilità
dell’indagata).
Inoltre, in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone
giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca,
eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell’art. 19
D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato,
non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro
gravità, né il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di cui all’art. 321,
comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità
una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata
ipotesi di reato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41435 del 16/09/2014 dep.
06/10/2014 Rv. 260043).
Il tribunale ha motivato sull’esistenza del fumus commissi delicti in ragione
della mancata effettuazione dei corsi e rilevato che Campisano ha riferito di aver
seguito solo un corso sulla sicurezza del lavoro e disconosciuto la sua
sottoscrizione sul piano formativo.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

3

Lgs. 231/2001.

somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

Così deciso il 09/12/2015.

ammende.

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