Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50184 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50184 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASILE CIPRIAN NICOLAE N. IL 16/06/1984
POPA ION N. IL 28/09/1988
avverso la sentenza n. 1828/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/10/2013
VasiltCiprian Nicolae e Popa Ion ricorrono avverso la sentenza 4.7.12, emessa dal Tribunale di
Pescara ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena —
condizionalmente sospesa per entrambi – di mesi due, giorni venti di reclusione ed E 200,00 di
multa ciascuno
dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per
mancanza di motivazione circa le ragioni della ritenuta responsabilità e, con il secondo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per non avere il giudice tenuto conto, nella
determinazione della pena, degli indici ulteriori rispetto ai precedenti penali, giungendo così ad
irrogare una pena sproporzionata.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, nel chiedere l’annullamento
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013