Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50183 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50183 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOPETTI VIRGILIO N. IL 04/05/1971
avverso la sentenza n. 10355/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha riformato
la sentenza di prime cure che aveva condannato Scopetti Virgilio per il reato di
furto aggravato e ha ritenuto la sussistenza del mero tentativo di furto
aggravato, riducendo la pena;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando un vizio di motivazione
in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti e alla
ulteriore riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, trattasi di doglianza che,
per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna
indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione;
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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