Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50182 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50182 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSIDERA CARLO N. IL 07/02/1977
avverso la sentenza n. 9478/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Considera Carlo ricorre avverso la sentenza 26.4.12 della Corte di appello di Roma con la quale, in
parziale riforma di quella in data 9.7.08 del locale tribunale, qualificato il fatto ai sensi degli
artt.624,625 n.2 e 7 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, è
stata rideterminata la pena in mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, non avevano sufficientemente motivato,
infliggendo inoltre una pena pecuniaria superiore a quella irrogata in primo grado, senza
considerare la giovane età dell’imputato, il corretto comportamento processuale tenuto, la non
eccessiva gravità del fatto e lo stato di .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo la Corte romana — nel pervenire peraltro ad un più mite trattamento sanzionatorio
previa ‘derubricazione’ del reato di ricettazione, originariamente contestato, in quello di furto
aggravato – del tutto legittimamente negato le attenuanti generiche, con il criterio della prevalenza,
in considerazione della contestata e ritenuta recidiva reiterata che, ai sensi comma 4 dell’art.69 c.p.,
consente un giudizio di comparazione solo in termini di equivalenza
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

comma 1, lett.e) c.p.p., in quanto i giudici di appello, nel rigettare la richiesta di concessione delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA