Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50180 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50180 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OBUBIE CHARIF N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 2555/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Obubie Charif ricorre avverso la sentenza 14.12.12, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato e violazione
dell’art.73 comma 1-bis 1.stup., ritenuta la continuazione e la prevalenza dell’attenuante di cui al
comma 5 dell’art.73, la pena di mesi dieci di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

ATA i

comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa l’insussistenza di cause di

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