Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50179 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50179 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLINATI ANGELICA N. IL 17/01/1967
avverso la sentenza n. 514/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/10/2013
Bellinati Angelica ricorre avverso la sentenza 4.10.12, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei di reclusione ed E 200,00 di multa, in
continuazione con quella di cui alla sentenza n.2630/09 del Tribunale di Verona, irrevocabile il
18.10.10.
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per insufficienza di motivazione circa le ragioni del
mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. e, con il secondo motivo, violazione dell’art.606, comma
1, lett.e) per incongrua motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Con dichiarazione — a firma autenticata — 3.10.13, pervenuta alla cancelleria di questa Corte in data
8.10.13, la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione.
L’intervenuta rituale rinuncia all’impugnazione comporta, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt.589-591 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo