Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50178 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50178 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADAMO LEONARDO N. IL 17/09/1973
avverso la sentenza n. 1947/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/10/2013
Adamo Leonardo ricorre avverso la sentenza 14.1.13 della Corte di appello di Palermo con la quale,
in parziale riforma di quella in data 22.2.12 del Tribunale di Trapani, riqualificato il fatto ai sensi
degli artt.624 e 625 n.4, 61 n.11 c.p., è stata rideterminata la pena in anni due, mesi uno di
reclusione ed
e 1.500,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per avere i giudici errato nel
presupposti, essendosi l’imputato limitato ad approfittare di un casuale allontanamento della p.o., da
lui non determinato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il motivo dedotto
non risulta avere formato oggetto di specifico gravame in sede di appello, dove l’imputato ha
chiesto la riqualificazione del fatto, originariamente contestato come violazione dell’art.624-bis
c.p., ai sensi dell’art.624 c.p. e la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche
e l’esclusione della recidiva.
Vi è stata quindi violazione del disposto di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.,
trattandosi di motivo ‘nuovo’ che non può per la prima volta essere sottoposto al vaglio del giudice
di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di
e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
ritenere sussistente l’aggravante della destrezza, della quale nella specie non ricorrevano i