Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50177 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50177 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSALA ERNESTO N. IL 19/04/1980
avverso la sentenza n. 2294/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Marsala Ernesto ricorre avverso la sentenza 19.7.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 7.11.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
furto aggravato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed C 300,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

pena, non avevano tenuto conto del comportamento confessorio dell’imputato e della risalenza dei
precedenti penali.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo la Corte romana del tutto legittimamente ritenuto congruo il trattamento
sanzionatorio irrogato dal primo giudice, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p., in particolare —
oltre alla gravità oggettiva del fatto delittuoso perpetrato in concorso e causativo alla p.o. di un
danno di oltre 3.000,00 euro – in ragione delle riportate dal Marsala Ernesto, a carico del quale — ha
inoltre evidenziato la Corte di secondo grado — pendono inoltre procedimenti per furto e
ricettazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

comma 1, lett.e) c.p.p., in quanto i giudici di appello, nel rigettare la richiesta di riduzione della

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