Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50176 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50176 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 09/12/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Tozzi Tommaso, n. a Fossacesia (CH) il
13.09.1959, avverso il decreto di archiviazione del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Lanciano, n. 121/2015, in
data 28.01.2015, reso nel procedimento a carico di Scopa Elio ed
altri, indagati per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., accertato in
Lanciano in data 01.01.1998 e permanente sino al 31.07.2012,
procedimento nel quale Tozzi Tommaso risulta essere persona offesa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria depositata in data 19.11.2015 sottoscritta dall’avv.
Augusto La Morgia, nell’interesse di Scopa Lelio, Di Pasquale
Agostino, Caselli Ettore, Alì Cesare, Dalia Alfredo, Marcotullio Lucio,
Mariani Lucio, Paone Alberto, Serafini Antonio, Barigazzi Ferdinando e
La Morgia Aldo;

1

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.ssa
M. Giuseppina Fodaroni che, in data 11.06.2015, ha chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguente
pronuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 28.01.2015, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Lanciano, a norma dell’art. 410,
comma 2 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’opposizione
all’archiviazione proposta dalla persona offesa, odierna ricorrente, per
omessa

indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva

essendosi la parte limitata a contestare le risultanze della consulenza
tecnica disposta dal pubblico ministero, chiedendo la ripetizione di
uno strumento di indagine già effettuato.
2. Avverso detto provvedimento, la persona offesa, Tozzi Tommaso,
propone in proprio ricorso per cassazione lamentando, quale formale
unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del decreto,
pronunciato al di fuori del contraddittorio, di inammissibilità
dell’opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in considerazione della preliminare
assorbente questione della sua sottoscrizione da parte della sola
persona offesa.
2. Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona
offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non
integrato da procura speciale (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 2330
del 15/01/2014, dep. 20/01/2014, Rv. 258256).
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

2

nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 9.12.2015

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa

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