Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50175 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50175 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATEGANO RITA N. IL 28/04/1965
LATEGANO MARCELLO N. IL 25/10/1966
ANZILLOTTI DONATO N. IL 09/01/1963
MAESTRI ROSA N. IL 03/12/1962
avverso la sentenza n. 2001/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 28 novembre 2012,
ha confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza di primo
grado con la quale Lategano Rita, Lategano Marcello, Anzillotti Donato e Maestri

2.

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per

cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei propri procuratori, lamentando una
violazione di legge e una motivazione apparente circa l’affermazione della loro
penale responsabilità e la mancata applicazione dell’esimente dello stato di
necessità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati i relativi
motivi.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza (allacciamento abusivo
alla rete elettrica), sono stati logicamente ascritti al comportamento cosciente e
volontario degli imputati, occupanti abusivi dell’immobile, quanto all’elemento
soggettivo, nonché alla finalità di appropriarsi dell’energia elettrica non in base
ad un ragionamento meramente “giustizialista” bensì sulla base, da un lato, di
logico ragionamento sillogistico e, d’altra parte, del mancato esercizio della
necessaria attività difensiva volta a dimostrare, di converso a quanto
pacificamente risultante dagli atti di causa, il compimento dell’attività delittuosa
ad opera di soggetti diversi da quelli realmente interessati al prelievo
dell’elettricità.
3. Del pari correttamente, è stata esclusa la sussistenza dell’esimente
dello stato di necessità, posto che gli interessati non hanno dimostrato e neppure
allegato l’esistenza della necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale e
grave di danno alla persona.
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione
astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata
dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del Giudice,
non può legittimare la pronuncia assolutoria ex articolo 530 cpv. cod.proc.pen.
(v. da ultimo, Cass. Sez. VI 5 luglio 2012 n. 28115).
1

Rosa erano stati condannati per il delitto di furto aggravato di energia elettrica.

4. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, infine, la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

pagamento delle spese processuali g della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al

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