Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50174 del 12/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50174 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA
TRNCHERI PALO nato a Borgomaro ( IM) il 29.6.1950 – detenuto agli arresti domiciliari
Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova del 1/8/2015
visti gli atti , l’ ordinanza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo VIOLA che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il 1/8/2015 la Corte d’Appello di Genova, Sezione feriale respingeva la richiesta di revoca o
sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Tribunale di Imperia il
22.5.2015.
Avverso il provvedimento reiettivo, proponeva ricorso per cassazione l’imputato Trincheri Paolo
per mezzo del suo difensore di fiducia il quale eccepiva: 1) l’omessa motivazione dell’ordinanza
in relazione al profilo dell’inadeguatezza di altre misure, quali il divieto di espatrio o l’obbligo di
presentazione alla P.G., utili a contenere, ove fossero sussistenti, le esigenze di cautela
Data Udienza: 12/11/2015
sociale; 2) l’omessa o illogica motivazione in punto di richiesta applicazione dell’istituto della
messa alla prova che la Corte d’Appello, ignorando l’ orientamento della Suprema Corte, ha
ritenuto avere, natura processuale e non sostanziale, escludendone l’applicabilità nel caso di
specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna un provvedimento di rigetto di un’istanza cautelare , emesso dalla
Corte d’Appello di Genova , sezione feriale , il 1° agosto 2015.
Il ricorso per cassazione è ammesso avverso le decisioni emesse a norma degli articoli degli
di appello ; è anche ammesso il ricorso diretto in cassazione avverso le ordinanze che
dispongono le misure cautelari ( art. 311 c.2 c.p.p.).
Nel caso di specie trattasi di impugnazione relativa ad un’ordinanza reiettiva di richiesta di
revoca di misura cautelare, avverso la quale il rimedio ammissibile è l’appello ex art. 310
c.p.p. , ne consegue che l’impugnazione proposta come ricorso per cassazione, è convertita
in appello a norma dell’art. 568 c.p.p., e gli atti relativi vanno trasmessi alla Corte d’Appello
di Genova , sezione riesame delle misure coercitive , per l’ ulteriore corso Sez. 1
4379/1993; Sez. 1 9511/2009,rv.242852; Sez. 3, 10232/2010,rv246350).
p.q.m.
qualificato il ricorso come appello ex art. 310 c.p.p., dispone l’integrale trasmissione degli
atti al Tribunale di Genova , sezione riesame delle misure coercitive , per l’ ulteriore corso .
Così deciso il 12.11.2015
artt. 309 e 310 c.p.p., ovvero contro le ordinanze emesse all’esito del giudizio di riesame o