Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50173 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50173 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIRIAC ION N. IL 07/05/1971
avverso la sentenza n. 3878/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 21/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia applicava a CHIRIAC Ion, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato, commesso il 30 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per l’erronea qualificazione del fato come delitto consumato e non tentato.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari, né è consentito all’imputato che abbia patteggiato la pena porre in
discussione gli estremi fattuali dell’imputazione, che in relazione alla narrativa del capo di imputazione correttamente è stata qualificata come delitto consumato per il superamento della linea
delle casse con la refurtiva.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sf e processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21 ottobre 2013.