Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50172 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50172 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

SERI Guadalberto nato 3.8.1965
Avverso l’ordinanza del Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze del 6.3.2015
visti gli atti , l’ ordinanza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo VIOLA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
Il 6.3.2015 il Giudice monocratico del Tribunale di Firenze , respingeva la richiesta avanzata
dall’imputato Guadalberto Seri, imputato dei reati di appropriazione indebita aggravata, di
sospensione del procedimento in applicazione dell’istituto della cd. ” messa alla prova ” ex art.
168 bis e 464 bis c.p., .
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il Seri per mezzo del difensore di
fiducia il quale eccepiva l’inosservanza o erronea applicazione delle legge penale, in particolare
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Data Udienza: 12/11/2015

art. 168 bis c.p., 464 bis e 464 quater c.p.p., in quanto l’offerta risarcitoria proposta dal Seri ,
non sarebbe affatto irragionevole, come sostenuto dal Giudice , ma corretta dal momento che
egli ha offerto tutti i beni di cui poteva disporre anche con l’intervento dei suoi familiari,
essendo il restante suo patrimonio sottoposto a sequestro e non essendo il Monte dei paschi di
Siena interessato al processo penale, tanto che nemmeno si era costituito parte civile, sicchè
l’epilogo della pretesa risarcitoria, attivata in altra sede, non avrebbe potuto e dovuto influire
sulla scelta del giudice.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’ erroneità dell’ ordinanza nella parte in cui il

termini:” non potendo l’istituto trasformarsi in un espediente per sottrarsi quanto meno ad una
corretta e leale ricostruzione dell’accaduto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del 3.11.2015 depositato il 9.11.2015 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al
ricorso da parte del ricorrente Guadalberto Seri.
Ai sensi dell’art. 591 c.p.p. deve dichiarasi l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione,
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., non prevede
distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc.,
pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.( da ultimo Sez. 6, n. 26255/2915
rv.263921).

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle Ammende .
Così deciso il 12.11.2015

giudice, ritenute incongrue le relazioni socio familiari, rigettava la richiesta nei seguenti

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