Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50171 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50171 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARINA SALVATORE N. IL 07/10/1972
avverso la sentenza n. 14/2011 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, giudice d’appello, ha confermato la sentenza emessa in data 16 maggio 2011 dal Giudice di pace di Mussomeli, appellata da FARINA
Salvatore, dichiarato responsabile dei delitti di percosse e minacce, commessi il 16 febbraio
2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
per non essere stati considerati i motivi dell’appello, sull’attendibilità della persona offesa e dei
testi a difesa che ritiene decisivi.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza delle persone offese la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi da altra testimonianza.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente hanno ritenuto non convincenti e inattendibili quelle
dei testi a difesa rilevandosi da parte del giudice d’appello come i predetti fossero giunti sul posto
in un momento successivo a quello in cui si erano verificati i fatti oggetto del presente procedimento, verificatisi in un momento iniziale del complessivo confronto fra imputato e persone offese i cui sviluppi avevano dato origine a ulteriore procedimento.
Peraltro il ricorrente nel lamentare in questa sede la mancata considerazione dei testi a difesa si
limita ad affermarne la decisività, senza ulteriormente fornire elementi atti ad invalidare la valutazione di non decisività del giudice d’appello.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp e processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

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