Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50171 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50171 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
RAINERI ANTONINO nato il 17/11/1994, avverso la sentenza del
08/06/2015 del Tribunale di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. RAINERI ANTONINO, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 08/06/2015 con la
quale il Tribunale di Catania gli aveva applicato la pena concordata con
il P.M. per il reato di rapina aggravata deducendo la violazione dell’art.
62 bis cod. pen. per non avere il tribunale riconosciuto le suddette
attenuanti.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.

1

Data Udienza: 11/11/2015

Quanto al trattamento sanzionatorio, questa Corte, ha statuito
che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena
nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena
illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena

processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute: Cass. 18735/2001 Rv. 219852; Cass.
16832/2008 Rv. 239543; Cass. 3580/2009 Rv. 242673.
In particolare, si è rilevato che, in tema di patteggiamento, non
può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della
sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non
applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della
pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.,
solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti: Cass. 7401/2013
Rv. 254878.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativannente in € 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

2

proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €

f

i

2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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