Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50170 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50170 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROYA ANTONIO N. IL 22/06/1966
avverso la sentenza n. 1921/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 21/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in
data 16 settembre 2010 dal Tribunale di Cosenza, appellata da TROYA Antonio, dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo su pubblicazione diffamatoria pubblicata nel giornale
da lui diretto, commesso il 13 marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità e sul non essere stato riconosciuto l’esercizio del diritto di critica.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha affrontato tutte le questioni poste dall’impugnazione sulla veridicità
dei fatti riferiti, sul ricorrere o meno del diritto di critica, escluso quale scriminante dall’accertata
non veridicità dei fatti, considerata a ragione elemento imprescindibile affinché anche una critica
aspra e di parte possa risultare quale lecito esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.