Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50170 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50170 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TESSAROLO GIORGIO nato il 20/09/1949, avverso l’ordinanza del 18/06/2015
del Tribunale del Riesame di Frosinone;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per l’annullamento con rinvio;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 18/06/2015, il Tribunale di Frosinone dichiarava
inammissibile la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale della medesima città, in data 20/05/2015,
aveva convalidato i sequestro d’urgenza disposto dal Pubblico Ministero a carico
di TESSAROLO Giorgio quale terzo estraneo essendo indagato Colasanti Davide
per il reato di truffa.
Il Tribunale riteneva l’istanza inammissibile in quanto, essendo stata
presentata mediante deposito presso il tribunale di Latina in data 28/05/2015,
invece che presso il tribunale di Frosinone, era pervenuto presso quest’ultimo
Tribunale il 09/06/2015 oltre il termine di dieci giorni.

2. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 582 e 324
cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale,

Data Udienza: 11/11/2015

l’istanza di riesame era stata depositata entro i dieci giorni dall’esecuzione del
sequestro avvenuto il 20/05/2015.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La questione di diritto che è sottoposta a questa Corte consiste nello
stabilire se l’istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba
essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del
Tribunale competente per la decisione (ossia il Tribunale del capoluogo della

324/1-5 cod. proc. pen., oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta
istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso nella cancelleria
del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i
difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex
combinato disposto degli artt. 324/2 e 582/2 cod. proc. pen.
Sul punto, nell’ambito di questa Corte, si registra un contrasto
giurisprudenziale.
Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni
indicate, «l’art. 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia
presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (v. Cass. Sez. 4,
10.7.2002 n. 33337; Cass. Sez. 5, 22.5.2000 n. 2915; Cass. Sez. 4, 27.11.1996
n. 2921; Cass. Se. 1, 3.11.1992 n. 4486), ne’ a diversa conclusione può
pervenirsi in virtù del richiamo che l’art. 324 c.p.p. fa all’art. 582 c.p.p.,
trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le “forme” con le quali la
richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito»: Cass. 18281/2013 riv
255753.
La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di
diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n° 11/1991 rv 187922 secondo il
quale «il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309,
comma quarto, cod.proc.pen. (applicabile anche all’appello in virtù del richiamo
dell’art. 310, secondo comma, cod.proc.pen.) fà alle forme dell’art. 582 stesso
codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il
quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione
anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare
all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali
ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell’art. 309 cod.
proc. pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o
meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma
2

provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento) ex art.

settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen.»; conforme, ex plurimis Cass.
21083/2014 Rv. 259238 e, da ultimo, Cass. II, 04/11/2015, De Petrillo.
Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest’ultima giurisprudenza.
Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata formulata in relazione
alle misure cautelari personali, è anche vero che, come è stato osservato «la
formulazione letterale dell’art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato art.
309. L’art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame va
presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale

ma prevede poi al comma 2 che “la richiesta è presentata con le forme previste
dall’art. 582″» Cass. 47264/2014 riv 261214.
Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali,
una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari
personali.
Infatti, deve ritenersi che, anche per l’art. 324 cod. proc. pen., il rinvio
all’art. 582 (le “forme”) sia a tutto l’articolo e non solo al primo comma perché
l’art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non
vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell’art. 324 ed in
conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla
integralmente.
Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza (nella specie di dieci
giorni) sia rispettato al momento del deposito dell’istanza sicchè diventa
irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno
entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
In conclusione, poiché è pacifico che l’impugnazione venne depositata
tempestivamente (sebbene nella Cancelleria del Tribunale di Latina), il ricorso
dev’essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di riesame delle misure
caute/ari reali, il rinvio contenuto nell’art. 324, comma secondo, cod. proc. pen.
alle forme previste dall’art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le
parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella
cancelleria del tribunale o del giudice di pace de/luogo in cui si trovano, pur se
questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che,
una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il
termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto
irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno
entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato»
3

capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento,

P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

Frosinone per il riesame.

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