Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50169 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50169 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADAFORA GIUSEPPE N. IL 24/12/1973
avverso la sentenza n. 1922/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

.

..

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Spadafora Giuseppe
per il reato di furto aggravato;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando un vizio di travisamento
della prova circa l’affermazione della propria penale responsabilità nonché una
violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
primo motivo esso si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie sulla pretesa non colpevolezza dell’imputato, perchè non è possibile
più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi, inoltre, di
doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto concordemente da entrambi i Giudici del merito; inoltre, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che con riferimento al secondo motivo, con riguardo al diniego della
concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen., trattasi di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare il costante e
pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; la Corte
territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno
di speciale tenuità, in considerazione non soltanto del valore in sé del bene

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

sottratto ma, altresì, dei danni cagionati per la commissione dell’ascritto reato
(v. Cass. Sez. H 13 maggio 2010 n. 21014);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

P. T. M.

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