Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50165 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50165 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALUTE MANUELA N. IL 01/02/1980
avverso la sentenza n. 191/2012 GIUDICE DI PACE di NOVARA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

o

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Novara ha dichiarato SALUTE Manuela responsabile dei delitti di ingiurie e minacce, commessi il 19 luglio 2011, applicando la pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Propone appello l’imputata tramite il difensore di fiducia lamentando il mancato raggiungimento
della prova di responsabilità e l’eccessività della pena.
L’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte dal Tribunale al quale era diretta, che l’ha qualificata come ricorso per cassazione.
Rileva in primo luogo il Collegio che la qualificazione attribuita dal Tribunale di Novara
all’impugnazione della SALUTE è corretta; infatti, essendo stata applicata la sola pena pecuniaria e non contenendo la sentenza disposizioni sull’azione civile (il giudice dà atto della mancata
costituzione di parte civile della persona offesa) l’unico mezzo di impugnazione per l’imputato
era il ricorso per cassazione.
Osserva poi il Collegio che l’impugnazione in quanto ricorso per cassazione è inammissibile in
quanto generico proprio per la sua originaria struttura di appello le censure tendono a sottoporre
al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati dal Giudice di pace, il quale aveva ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto all’imputata riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi da altri testimoni che avevano udito
le frasi oggetto di imputazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese TOcessuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA