Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50164 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50164 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLOCCARI DOMENICO N. IL 26/09/1974
avverso la sentenza n. 1/2012 GIUDICE DI PACE di ARONA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Il Giudice di pace di Arona, con la sentenza emessa in data 8 novembre 2012, ha dichiarato
FLOCCARI Domenico responsabile del delitto di lesioni personali, commesso il 31 agosto 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla valutazione delle prove di responsabilità.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati dal Giudice di pace.
Nel caso in esame, difatti, il giudice del merito ha ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla certificazione delle
lesioni compatibili con la dinamica del fatto descritta dal teste, le cui affermazioni circa il colpo
subito vengono confermate anche dalle dichiarazioni dell’u.p.g. che vide giungere in ufficio il
FARINA con l’occhio arrossato.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente ha ritenuto, di contro, non attendibili le dichiarazioni dell’imputato che voleva accreditare una sorta di aggressione da parte dell’anziano, che invece
si era fermato ed aera stato colpito mentre si trovava seduto in auto con il finestrino abbassato e
quindi non in atteggiamento aggressivo, e non convincenti e inattendibili quelle del teste, la moglie del FLOCCARI, che neppure aveva visto il colpo smentita dall’esito del contatto sul viso del
FARINA.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s ese processuali ed al versame o di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro 1 ottobre 2013.

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