Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50161 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50161 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRISKA JULIAN N. IL 24/12/1980
avverso l’ordinanza n. 1939/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello avverso la sentenza emessa in data 12 gennaio 2011 dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, proposto da PRISKA Julian, dichiarato responsabile dei delitti di sequestro di persona e lesioni, commessi il 24 settembre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in quanto la mancata
dichiarazione di contumacia avrebbe comportato la mancata notificazione del relativo estratto di
sentenza con la conseguenza che l’appello non sarebbe stato proposto tardivamente.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La natura della doglianza autorizza la Corte all’esame degli atti; risulta dal verbale di dibattimento che il prevenuto, detenuto per altra causa era presente alla prima udienza del 6 ottobre 2010 e
che era intervenuto poi rinvio del dibattimento all’udienza del 12 gennaio 2011 con ordine del
Tribunale di traduzione dell’imputato detenuto. All’udienza del 12 gennaio 2011 il prevenuto era
assente in quanto rinunciante a comparire e quindi da considerare presente.
Il giudice nell’emettere la sentenza il 12 gennaio 2011 non aveva riservato un termine di deposito della motivazione diverso da quello di legge con la conseguenza che il termine per la proposizione dell’appello era di giorni trenta dalla pronuncia, né sarebbe stata necessaria alcuna notificazione al prevenuto sia perché considerato presente sia perché il giudice aveva depositato le
motivazioni rispettando il termine dei quindici giorni di legge.
Pertanto il termine per l’appello decorrente dal 27 gennaio 2011 era scaduto il 26 febbraio 2011
(non festivo), prima della data (28 febbraio 2011) dell’effettivo deposito dell’atto di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

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