Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50159 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50159 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 09/12/2015

SENTENZA
Sui ricorsi rispettivamente proposti nell’interesse di
Schiavone Carmine, n. a Loreto il 25.06.1983, rappresentato e
assistito dall’avv. Mauro Iodice, di fiducia
D’Ambrosio Luigi, n. a Santa Maria Capua Vetere il 24.07.1973,
rappresentato e assistito dall’avv. Clelia Scioscia, di fiducia
Diana Costantino, n. a Caserta il 22.08.1978, rappresentato e
assistito dall’avv. Paolo Caterino, di fiducia
Piccolo Francesco, n. a Reggio Emilia il 01.12.1980, rappresentato e
assistito dall’avv. Mario Griffo, di fiducia
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, sesta sezione
penale, n. 6857/2014, in data 23.12.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;

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sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Delia
Cardia che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di D’Ambrosio Luigi in merito
all’applicazione dell’art. 8 d.l. n. 152/1991, con declaratoria di
inammissibilità nel resto e con riferimento a tutti gli altri ricorsi;

sentita la discussione del difensore di Diana Costantino, avv. Paolo
Caterino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.01.2014, il giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio
abbreviato dichiarava:
– Piccolo Francesco, responsabile dei capi A) e B) d’imputazione e
ritenuta la contestata continuazione nonché la recidiva reiterata
specifica infraquinquennale, lo condannava alla pena di anni sei di
reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
– D’Ambrosio Luigi, responsabile del capo C) d’imputazione e,
concesso l’art. 8 I. n. 203/1991 ed esclusa l’aggravante di cui all’art.
7 I. n. 203/1991, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed
euro 3.000,00 di multa;
-Diana Costantino, responsabile dei capi B) e C) d’imputazione e
ritenuta la contestata continuazione, lo condannava alla pena di anni
otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
-Schiavone Carmine, responsabile del capo C) d’imputazione, lo
condannava alla pena di anni nove di reclusione ed euro 9.000,00 di
multa.
Con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai
pubblici uffici e dell’interdizione legale per il periodo della pena per
Piccolo, Diana e Schiavone nonché dell’interdizione dai pubblici uffici
per anni cinque per D’Ambrosio.
2. A seguito delle proposte impugnazioni, la Corte d’appello di Napoli,
con sentenza in data 23.12.2014, confermava la pronuncia di primo
grado nei confronti di Piccolo Francesco, D’Ambrosio Luigi e Diana
Costantino e riduceva la pena nei confronti di Schiavone Carmine in

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quella di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, con
conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, Schiavone Carmine, D’Ambrosio Luigi,
Diana Costantino e Piccolo Francesco propongono distinti ricorsi per
cassazione per chiederne l’annullamento.

3. Ricorso di Schiavone Carmine.

Il ricorrente lamenta:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.:
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento al mancato riscontro reciproco delle dichiarazioni del
collaboratori per assenza di autonomia tra loro (motivo unico).
In particolare, si assume come la prova dell’estorsione posta in
essere ai danni del titolare del bar pasticceria Martiniello risieda
esclusivamente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di
Martino Edoardo, Maìello Raffaele e D’Ambrosio Luigi. Considerato che
l’esame della credibilità delle dichiarazioni dei singoli collaboratori non
poteva essere verificata per il tramite della “credibilità estrinseca”,
andava valutata la “credibilità intrinseca” del narrato, nei confronti
del narrato di D’Ambrosio Luigi del tutto omessa. Invero, mentre la
prima dichiarazione del D’Ambrosio era sicuramente dotata di
autonomia, la seconda (resa il 30.04.2013), invece, non presentava
alcuna delle caratteristiche essenziali per conferire dignità di prova
autonoma alla stessa, ragion per cui detta ultima dichiarazione non
poteva riscontrare la prima. Inoltre, anche le dichiarazioni rese dai
collaboratori Di Martino e Maiello, liquidate in sentenza come
reciprocamente riscontrate, in realtà divergono su aspetti essenziali
della ricostruzione dello specifico ruolo dell’imputato. A questo
andava aggiunto l’ulteriore elemento probatorio costituito dall’omessa
assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, circostanza non
altrimenti giustificabile e, comunque, inidonea a ridondare in
pregiudizio delle singole responsabilità.

4. Ricorso di D’Ambrosio Luigi.
Il ricorrente lamenta:
-violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod proc. pen. in relazione
all’art. 125 n. 3 cod. proc. pen. nonché in relazione all’art. 8 d.l. n.

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152/1991 in ordine al motivo di gravame con il quale si richiedeva la
concessione al D’Ambrosio dell’attenuante

de qua nella massima

estensione avuto riguardo all’entità, alla qualità, alla complessiva
efficacia e agli esiti della intrapresa collaborazione processuale (primo
motivo);
-violazione di legge ex art. 606 lett. a), b), c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 125 n. 3 cod. proc. pen. nonché agli artt. 62 e 62 bis

cod. pen., in ordine al motivo di gravame con il quale si richiedeva la
concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza che non ha
riconosciuto nella sua massima estensione l’attenuante di cui all’art. 8
d.l. n. 152/1991 (riduzione da un terzo alla metà), essendo stata sia
la pena detentiva che quella pecuniaria diminuita nella misura di un
quarto (pena base, anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa,
diminuita per l’attenuante de qua ad anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 4.500,00 di multa).
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza che ha
inopinatamente omesso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

5. Ricorso di Diana Costantino.
Il ricorrente lamenta:
-violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 110, 629 cpv. in relazione all’art.
628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n. 203/1991, capo B (primo
motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 629 cpv. in relazione all’art. 628,
comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n. 203/1991, capo C (secondo
motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 7 I. n. 203/1991, capi B e C (terzo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 192 cod. proc. pen., 62 bis, 69, 81, 114 cod. pen., capi B e
C (quarto motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente la manifesta
illogicità della motivazione ed il travisamento del fatto in ordine

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all’asserita responsabilità dello stesso in relazione al reato al
medesimo contestato al capo B). La condotta del Diana, come
evidenziato nei motivi di appello, era consistita unicamente ed
esclusivamente in una mera presenza passiva come tale penalmente
irrilevante. La sentenza impugnata, inoltre, merita censura nella parte
in cui ha sostanzialmente omesso la motivazione in punto
inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa Fontana

Antonio che, invece di essere ascoltato come testimone puro e
semplice, avrebbe dovuto essere sentito nella sua qualità di imputato
di reato connesso.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
che, con riferimento al reato di cui al capo C), ha violato le regole di
valutazione della prova previste dall’art. 192 cod. proc. pen..
5.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata
che ha inopinatamente riconosciuto la ricorrenza dell’aggravante di
cui all’art. 7 I. n. 203/1991 in relazione ai capi B) e C).
5.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata
in punto dosimetria della pena sia con riferimento all’individuazione
della pena base che all’aumento ex art. 81 cod. pen., diniego del
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla
contestata circostanza aggravante e mancata concessione della
circostanza attenuante della minima partecipazione.

6. Ricorso di Piccolo Francesco.
Il ricorrente lamenta:
– violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 192, 530 primo e/o secondo comma cod. proc. pen., 378
cod. pen. (primo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 7 I. n.203/1991 (secondo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 62 bis, 132, 133 e 81 cpv. cod. pen. (terzo motivo).
6.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata
per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, commi
1 e 2 cod. proc. pen. nonché per mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente
in ordine ai reati in contestazione.

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6.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
in merito al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art.
7 I. n. 203/1991.
6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata in
merito alla misura del trattamento sanzionatorio ed al diniego del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di D’Ambrosio Luigi è accoglibile con riferimento al solo
primo motivo afferente l’erronea applicazione, nell’ambito del calcolo
della pena finale, dell’attenuante di cui all’art. 8 di. n. 152/1991,
essendo gli altri motivi di ricorso infondati.
I ricorsi di Schiavone Carmine, Diana Costantino e Piccolo Francesco
sono, invece, in parte generici e in parte manifestamente infondati e,
come tali, risultano inammissibili.
2.

Va evidenziato in premessa come, secondo il costante

insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., per tutte, Sez. U, sent.
n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessinnone e altri, Rv.
207944), l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione abbia un orizzonte circoscritto, perché il sindacato
demandato alla Suprema Corte è limitato a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza possibilità di verificare l’intrinseca adeguatezza e
congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso
per sostanziare il suo convincimento.
2.1. Dai poteri della Suprema Corte esula ogni “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In
particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Suprema
Corte non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e
deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della
motivazione, la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di

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merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la
giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep.
06/02/2004, Elia ed altri).
2.2. Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006,

ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità
manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la
natura del sindacato della Suprema Corte, il cui controllo rimane
limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento
impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale
probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la
legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in
ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente
valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza
esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del
merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/2006, dep. 09/11/2006,
Piras, Rv. 235508): decisività che deve essere oggetto di specifica e
non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la
motivazione della decisione impugnata, pena l’immediata
‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura di merito.
2.3. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione
di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima
accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano
in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della
mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la
contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma
dell’art. 606 cod. proc. pen.. Questo significa, ad esempio, che la
mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal
precedente e unico rilevante.
Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile “ictu ()culi” (Sez. U, sent. 47289
del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella).
2.4. Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente e

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solo previste dalla lettera e) sono, a titolo esemplificativo, le censure
che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile,
non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente. Si
tratta infatti di ‘difetti’ e vizi che, ancorché in ipotesi effettivamente
presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono
irrilevanti nel giudizio di legittimità, che non possono pertanto
efficacemente introdurre, perché propri dell’apprezzamento di stretto

merito.
In sintesi conclusiva, va rilevato come il controllo di legittimità da
parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal
giudice di merito corrisponda al contenuto degli atti, la cui
conoscenza è di regola preclusa in questa sede, ma accertando se la
motivazione del provvedimento impugnato risponda ai canoni
fondamentali della logica; il che avviene se nel discorso non si rilevino
contraddizioni e se lo stesso si sviluppi attraverso passaggi
consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento.
Nella fattispecie, ritiene il Collegio come lo sviluppo argomentativo
della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella
di primo grado, risulti fondato su una coerente analisi critica degli
elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi,
analiticamente considerati, del requisito della sufficienza, rispetto al
tema di indagine concernente la responsabilità dei ricorrenti in ordine
ai delitti ai medesimi rispettivamente contestati.
Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.

3. Ricorso di Schiavone Carmine.
3.1. Manifestamente infondato è l’unico motivo di doglianza proposto.
Ci si duole, in modo del tutto generico, dell’omessa valutazione circa
la credibilità intrinseca di D’Ambrosio Luigi che, in un primo momento
(27.03.2014) avrebbe reso determinate dichiarazioni che,
successivamente (in data 30.04.2014), aveva mutato nei contenuti
conformandole a quelle rese dal collaboratore Di Martino Edoardo, pur
onestamente riferendo di aver letto il decreto di fermo e, quindi,
dichiarando di conoscere le dichiarazioni degli altri collaboratori di

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giustizia, a conferma di un’evidente situazione dì “inquinamento”
probatorio. A loro volta, anche le dichiarazioni del Di Martino Edoardo
e dell’altro collaboratore Maiello Raffaele presentano divergenze su
aspetti essenziali della ricostruzione dello specifico ruolo rivestito
dallo Schiavone: il tutto, nell’opinata assenza, dell’assunzione delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa.
3.1.1. Va preliminarmente evidenziato come il ricorso sia in palese

violazione del c.d. principio di autosufficienza.
Invero, alla luce dei principi e delle finalità complessivamente sottesi
al giudizio di legittimità, ritiene il Collegio come la teoria
dell’autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere
recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che,
quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui
compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è
onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la
completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti
specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già
in precedenza dedotto), posto che anche in sede penale – in virtù del
principio come sopra formulato e richiamato – deve ritenersi precluso
a questa Corte l’esame diretto degli atti del procedimento, a meno
che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa
articolazione del ricorso (cfr., Sez. F, sent. n. 37368 del 13/09/2007,
Rv. 237302; Sez. 1, sent. n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781;
Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115).
3.1.2. In applicazione di questi principi, il Collegio ritiene che, nel
caso in esame, la censura sia stata formulata in maniera
assolutamente generica e, in quanto tale, sia del tutto destituita di
fondamento.
S’imponeva, infatti, che, nel ricorso, non solo fossero individuate le
risultanze processuali ritenute rilevanti, ma anche che il loro
contenuto fosse compiutamente illustrato e che dall’esposizione
emergesse effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento,
pena l’impossibilità per il giudice di legittimità di procedere all’esame
diretto degli atti (cfr., Sez. 6, sent. n. 16223 del 02/05/2006, dep.
11/05/2006, Scognamiglio, Rv. 233781).
E che il ricorso in esame possa ritenersi autosufficiente, da tale punto
di vista, certamente non può dirsi se si tiene conto, da un lato, della

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struttura apparentemente compiuta della decisione impugnata e,
dall’altro, dell’aspecificità delle critiche del ricorrente che si limita ad
indicare frammenti di una complessa prova rappresentativa.
Il ricorrente, in realtà, riassume il preteso senso di tale prova
rappresentativa con tipico argomento discorsivo sino a concludere, in
modo alquanto apodittico, che le prove raccolte dimostrerebbero la
verità delle proteste d’innocenza dello stesso. Si tratta di una tecnica

di formulazione del ricorso che, così concepita, non è congrua alle
raccomandazioni di questa Corte, e decide da sé di impedire
qualsivoglia serio e fruttuoso accesso agli atti processuali ma anche
qualsivoglia concreta verifica dell’effettivo travisamento lamentato.
In altre parole, siamo di fronte ad una tecnica di prospettazione della
doglianza che cerca di supplire con la diffusività grafica ad un vero e
proprio adempimento dell’onere di specificità, pretendendo dal
giudice di legittimità una sorta di fideistica adesione a quanto
rappresentato: tutto questo non è consentito alla Corte di legittimità
perché teso a provocare un nuovo, inammissibile, intervento in
sovrapposizione argomentativa rispetto al complesso motivazionale di
merito.
3.1.3. Peraltro, anche a voler prescindere da tale assorbente
questione, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare come, secondo
il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di prova
di delitti maturati nell’ambito d’organizzazione criminale di tipo
mafioso, le eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo
rilievo, rilevabili nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori
di giustizia, sia al loro interno, sia nel confronto tra esse, non
implichino, di per sé, il venir meno della loro affidabilità, quando,
sulla base d’adeguata motivazione, risulti dimostrata – come nella
fattispecie – la loro complessiva convergenza nei nuclei fondamentali
(Sez. 1, sent. n. 42990 del 18/09/2008, dep. 18/11/2008, Montalto e
altri, Rv. 241821).
Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come “sul ruolo apicale
(ndr., di Schiavone Carmine, detto “Carminotto” o anche “Staffone”)
convergono precise e circostanziate dichiarazioni di più collaboratori:
sia il Di Martino che il Maiello ne danno una indicazione quale leader
della fazione in questione e lo indicano con il medesimo appellativo
sopra indicato precisando di essere stati entrambi sotto le dirette

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dipendenze e direttive dello Schiavone Carmine subito dopo l’arresto
del fratello proprio nel settore delle estorsioni (il Maiello) ed anche di
altro (il Di Martino). Ma anche altri collaboratori (quali Laiso
Salvatore, Vargas Roberto, Venosa Salvatore ed il Piccolo Raffaele …)
hanno dato contezza, convergendo anche sull’organigramma della
fazione come delineata sotto la direzione dell’odierno imputato, sia
del ruolo di leader e sia delle direttive da lui impartite agli affiliati in

particolare nell’ambito delle condotte estorsive. Sulla forza
íntimidatrice del clan dei casalesi ed in particolare della fazione
Schíavone condotta dal Carmine Schiavone basta richiamare proprio
la sentenza appellata in cui il giudice di primo grado … ne delinea la
pervicacia nel mantenere un controllo sul territorio di spettanza
assoluto e capillare soprattutto nelle attività economiche del
casertano … per garantire non solo un continuo approvvigionamento
economico sia alle famiglie degli affiliati (tutti stipendiati mensilmente
con somma da euro 1.500,00 o poco meno) e degli stessi detenuti,
ma anche per interrompere quello stato di egemonia intimidatrice in
un contesto criminale in continua evoluzione a causa delle continue
defezioni sia per arresti da parte dell’autorità giudiziaria e sia per le
conversioni in forme di collaborazione anche di soggetti ai vertici di
altre fazioni. Detto ciò, l’attribuibilità della condotta di cui al capo C) a
Schiavone Carmine appare indubbia: ne hanno parlato ampiamente
sia il Di Martino e sia il Maiello … dichiarazioni che hanno trovato una
conferma piena nella successiva collaborazione resa dal D’Ambrosio
Luigi, il quale ha indicato con precisione il ruolo di mandante della
condotta estorsiva in questione del Carmine Schiavone e della
consegna finale della somma al predetto”.
3.1.4. Con riferimento, infine, alla doglianza circa il mancato esame
della persona offesa, va ricordato che si è in presenza di rito
abbreviato incondizionato richiesto (anche) dall’imputato Schiavone
senza alcuna formalizzazione di condizioni e che non vi è prova che
detta audizione fosse stata sollecitata al giudicante, eventualmente in
sede di discussione finale: da qui la manifesta infondatezza del
motivo anche in relazione a detta questione.

4. Ricorso di D’Ambrosio Luigi.
4.1. Fondato è il primo motivo di doglianza.

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1/

Palese l’errore di calcolo della pena in cui è incorsa la Corte
territoriale.
Invero, la stessa, nel riconoscere l’attenuante di cui all’art. 8 I. n.
203/1991, che prevede la riduzione della pena da un terzo alla metà,
partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di
multa, ha diminuito a questo titolo la sanzione ad anni quattro e mesi
sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa: riduzione pari ad un

quarto di pena, come tale inferiore al minimo consentito.
La discrezionalità della misura dell’applicanda diminuente impedisce a
questo Collegio di procedere direttamente alla “correzione”, dovendo
all’uopo provvedere il giudice di merito: da qui l’obbligo di
annullamento della sentenza impugnata nei confronti di D’Ambrosio
Luigi limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.
4.2. Infondato è invece il secondo motivo di doglianza.
Congrua ed esente da vizi logico-giuridici è la pronuncia in merito al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, provvedimento che la
Corte territoriale giustifica avuto riguardo alla gravità del fatto,
evidenziandosi come

“le circostanze attenuanti generiche non

possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non
contemplate specificamente e non comprese fra le circostanze da
valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ed anzi non preventivabili,
che incidono sulla “quantità” del reato e della capacità di delinquere
dell’imputato, e che dunque presentano connotazioni tanto rilevanti e
speciali, da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini
di un più congruo adeguamento della pena al caso concreto. Tale
giudizio favorevole appare escluso …”.
Va ricordato infine che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza
di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la
modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente
non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., ex
multis, Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014,

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Papini e altri, Rv. 260610).

5. Ricorso di Diana Costantino.
5.1. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo di
doglianza.
5.1.1. Va innanzitutto premesso che, secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per

cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo
del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché
specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento
probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite
del

“devolutum”

in caso di cosiddetta “doppia conforme” e

l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr.,
ex multis, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014,
Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
5.1.2. In ogni caso, va evidenziato come non spetti alla Suprema
Corte rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è
stato apprezzato dal giudice di merito, giacché, attraverso la verifica
del travisamento della prova, il giudice di legittimità può e deve
limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento
della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri
inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi.
Per questo motivo, non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata
considerazione della valenza attribuita ad una determinata
deposizione testimoniale, mentre potrebbe – in ipotesi – farsi valere la
mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno
opposto esistente in atti, ma non considerata dal giudice ovvero la
valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale
inesistente o che presenti un contenuto diametralmente opposto a
quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione
(cfr., Sez. 2, sent. n. 6078 del 09/01/2009, dep. 11/02/2009,
Tripodi, Rv. 243448).
5.1.3. Nella fattispecie, peraltro, il ricorrente non deduce l’inesistenza
della prova posta a fondamento della decisione ma propone, in modo
assertivo, una diversa valutazione degli elementi di prova, deducendo

13

P

quindi un vizio riconducibile al c.d. travisamento del fatto.
La Suprema Corte non può, tuttavia, optare per la soluzione che
ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti valutando
l’attendibilità dei testi (e, ove esistenti, le conclusioni di periti e
consulenti tecnici) esclusa dai giudici di merito: può soltanto
verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia
quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non

si risolva in una valutazione della prova.
Come accennato in premessa, infatti, il giudice di legittimità non ha il
potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una
diversa ricostruzione del fatto essendo questo compito esclusivo del
giudice di merito.
5.1.4. Il travisamento del fatto – inteso nel senso indicato – non può,
pertanto, costituire motivo di ricorso in cassazione se inteso nel senso
di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e senza che venga indicata alcuna
(manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa
ricostruzione. E sempre che – come è avvenuto nel caso di specie – il
giudice di appello abbia fornito non illogica risposta alle
argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello (cfr., Sez. 4,
sent. n. 36769 del 09/06/2004, dep. 17/09/2004, Cricchi ed altri, Rv.
229690).
5.1.5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come non solo il
dedotto travisamento sia del tutto inesistente ma il motivo ripercorra
la medesima doglianza già proposta in appello ed in relazione alla
quale la Corte territoriale ha offerto ampia ed esaustiva motivazione.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, è da
ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del
15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m.
in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005,
Giagnorio, Rv. 231708).
In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di

14

appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la
pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione
non può essere considerata come critica argomentata rispetto a
quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i
motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod.
proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377

del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
5.1.6. Nel merito, si evidenzia come la Corte d’appello, in relazione al
reato di tentata estorsione in danno di Fontana Antonio (capo B) – le
cui dichiarazioni sono state assunte come persona offesa e testimone
e non quale indagato per reato collegato atteso che, come chiarito dai
giudici merito, ” … non si evince alcun diretto collegamento tra il
reato contestato al Fontana in altro procedimento ed il ruolo di
soggetto vittima del tentativo di estorsione” – ne abbia ritenuto la
ricorrenza, avendo la vittima con precisione esposto le modalità con
cui sia il Piccolo che lo stesso Diana “… si sono presentati presso la
sede della sua azienda in San Marcellino: (il Fontana) ha riconosciuto
senza alcun dubbio il Diana nelle foto dalla polizia giudiziaria
sottoposte in visione e ha specificato senza alcun tentennamento che
il Diana spalleggiava esplicitamente (sottolineando che il Fontana non
si era mai tirato indietro a fronte di tali richieste) le istanze estorsive
esposte dal Piccolo … e che “la visita” dei due era avvenuta subito
dopo le feste natalizie proprio per giustificare la ormai classica
richiesta di denaro “per le famiglie dei carcerati” e dunque tale
condotta non può ritenersi affatto passiva …”:

ampiamente

argomentata è poi la conclusione in ordine all’esistenza di una
condotta concorrente e non di una mera connivenza non punibile,
risultando evidente come il Diana, con la propria presenza e con il
fatto di essere bene conosciuto dal Fontana, avesse contribuito
concretamente alla realizzazione della condotta estorsiva,
partecipando attivamente all’intimidazione in danno dell’imprenditore.
5.2. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo di
doglianza.
Anche con riferimento al capo C), la sentenza impugnata è assistita
da motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici.
La stessa, pur evidenziando l’esistenza di qualche discrasia tra le

15

dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, Maiello Raffaele e Di
Martino Eduardo, ben lungi dall’incorrere nel denunciato travisamento
del fatto (su tale questione si possono richiamare le argomentazioni
spese nei precedenti paragrafi 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. e 5.1.4. del
considerato in diritto) riconosce come le stesse trovino comunque
“punti di notevole contatto” e risultino riscontrate anche da alcuni
accertamenti di polizia giudiziaria che ne rendono intatto e

sovrapponibile il nucleo essenziale: di tal che, è possibile – anche in
questo caso – richiamare l’insegnamento giurisprudenziale
“conservativo” di cui si è detto nel precedente paragrafo 3.1.3. del
considerato in diritto (cfr., Sez. 1, sent. n. 42990/2008, cit.).
Si legge in sentenza: “… il Di Martino ha raccontato di essere entrato
nel gruppo della fazione Schiavone per le estorsioni in San Marcellino
poco dopo l’arresto avvenuto il 3.10.2012 del Diana Costantino … e di
essersi recato per la richiesta estorsiva al Martiniello con il
D’Ambrosio a bordo della Fiat Uno di quest’ultimo … e che la somma
richiesta era pari ad euro 1.500,00 e che la stessa fu poi consegnata
dal D’Ambrosio con una decurtazione di circa euro 200,00 perché tale
somma fu proprio trattenuta dallo stesso Diana. Il Maiello, a sua
volta, confermando che la condotta estorsiva è stata a lui confidata
dalla stessa vittima (e ciò prova le differenze legate per lo più alla
somma estorta), ha di fatto riferito sia la stessa data dell’avvenuta
condotta effettuata anche dal Diana … e sia la presenza del
D’Ambrosio nella fase anche successiva della condotta … specificando
altresì di avere personalmente assistito proprio alla consegna della
somma estorta al Carmine Schiavone ed infine cita anche la
“trattenuta” effettuata per tale estorsione dal Diana per euro 200,00
…”. Invero, le riscontrate minime divergenze di racconto non
inficiano, secondo la Corte territoriale, le concrete modalità attuative
dell’estorsione essendo le dichiarazioni del tutto convergenti nei loro
elementi essenziali, costituiti dall’indicazione dei partecipi, dalla
collocazione temporale del fatto e dalla somma trattenuta da uno
degli estortori. A questo va aggiunto il racconto del D’Ambrosio,
diretto partecipe della condotta di cui al capo C), che difformemente da quanto ritenuto dalla difesa ricorrente – ha
contribuito a delineare con assoluta precisione la dinamica della
condotta estorsiva nonché la quantificazione della somma incassata.

16

5.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza.
Anche in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 7 I.
n. 203/1991 in relazione ai capi B) e C) la sentenza impugnata
appare del tutto esente da vizi.
Ampiamente consolidato è l’orientamento della Suprema Corte (v., ex
multis, Sez. 2, sent. n. 38094 del 05/06/2013, dep. 17/09/2013, P.M.
in proc. De Paola, Rv. 257065; nello stesso senso, Sez. 1, sent. n.

33245 del 09/05/2013, dep. 31/07/2013, Lo Nardo, Rv. 256990,
secondo cui, in tema di tentata estorsione, integra la circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, la
condotta di colui che, pur se estraneo ad organizzazioni criminali,
chiede la dazione di somme di denaro con tipica metodologia mafiosa
attraverso l’allusione ad esigenze di altri non ben precisati soggetti,
facendo riferimento all’esistenza di amici in comune, a regali da fare
ed alla necessità per le persone offese di “mettersi a posto” per le
festività pasquali e natalizie), di cui fa applicazione il giudice di
merito, ritenendo che la circostanza aggravante del cosiddetto
metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non
faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere,
nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento
minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del
soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi
appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto.
In particolare, riconosce la Corte territoriale come, sia per la
metodologia usata che per il fine insito nelle condotte, risulti evidente
che “tali fatti di reato si connotano tutti nella medesima modalità di
far intervenire esponenti di gruppi criminali – ben conosciuti per la
loro pericolosità – sul territorio di volta in volta ove opera il singolo
imprenditore o altro soggetto vittima dell’estorsione al fine di
“intimidire” e dunque costringere i predetti, anche in assenza di
esplicite forme di minaccia o di violenza, ad accettare le richieste
illecite. Va altresì considerato che proprio la dimostrata esistenza del
“clan degli Schiavone”… ha costituito un’efficace fonte di messaggio
intimidatorio senza avere necessità di ricorrere a specifici
comportamenti di violenza e minaccia, essendo sufficiente avvalersi
dell’alto livello di “cattiva fama” raggiunto dall’associazione
camorristica”.

17

5.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di doglianza in
relazione a ciascuno dei profili dedotti.
5.4.1. Con riferimento al primo, va evidenziato come – anche in
questo caso – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza
di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 9120 del 02/07/1998,
dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ritenersi
adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla

determinazione in concreto della misura della pena allorché – come
nella fattispecie – siano indicati in sentenza (“gravità delle
contestazioni in uno con la personalità dell’imputato desunta dal
certificato penale”) gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti
nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di
cui all’art. 133 cod. pen..
Ed analoghe considerazioni giustificative possono essere svolte in
relazione al diniego dell’attenuante della minima partecipazione,
implicitamente esclusa dalla Corte d’appello in considerazione del
ruolo svolto e della dimostrata capacità del reo di muoversi in ambiti
criminali di elevata pericolosità.
5.4.2. Con riferimento al secondo profilo, va parimenti ricordato il
costante insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di
determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi
congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento, anche
implicitamente come nella fattispecie, alle modalità dei fatti ed ai
precedenti penali specifici dell’imputato; non sussiste, invece,
l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di
continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena-base (cfr., Sez. 2, sent. n. 49007 del
16/09/2014 dep. 25/11/2014, lussi e altri, Rv. 261424).

6. Ricorso di Piccolo Francesco.
6.1. Manifestamente infondati, generici ed evocativi di censure in
fatto non consentite nel presente giudizio di legittimità sono le
censure mosse con il primo motivo di ricorso.
In particolare, con le doglianze proposte si muovono non già precise
contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo censure di merito,
non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi
proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella

18

sentenza impugnata: ed in tale motivazione, non si ravvisa alcuna
manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Come precedentemente accennato, nel momento del controllo di
legittimità, la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei
fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso

comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (cfr., Sez. 5, sent.
n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2,
sent. n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Leo, Rv. 196955).
Del resto, va ricordato come il vizio di motivazione implica o la
carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto quest’ultimo profilo, la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza.
Al riguardo vanno riprese e ribadite le considerazioni già esposte nel
precedente paragrafo 5.3. del considerato in diritto.
Ampiamente giustificata appare la ricorrenza dell’aggravante di cui
all’art. 7 I. n. 203/1991 in relazione ad entrambi i reati contestati al
Piccolo sia per la metodologia comportamentale adottata che per il
fine agevolativo perseguito.
6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza.
Scrivono i giudici di appello: “la pena appare congrua ed adeguata
alla duplice commissione di due condotte commesse in un arco
temporale breve e ravvicinato … ; … non si ritengono concedibili le
circostanze ex art. 62 bis cod. pen. alla luce della gravità delle
condotte ascritte all’imputato in uno con la personalità criminale dello
stesso (il quale risulta gravato da numerosi precedenti penali anche
specifici ed attinenti all’uso delle armi, indice di particolare
pericolosità e ciò esclude in radice la invocata esclusione della
contestata recidiva) …”.
6.3.1. Trattasi di motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, sent. n. 42688
del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche
considerato il principio più volte affermato da questa Corte secondo

19

cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della

concessione

delle

attenuanti

generiche,

prenda

in

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep.
01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del
16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

6.3.2. Identiche considerazioni possono essere svolte in merito al
disposto trattamento sanzionatorio.
Nella determinazione della pena ritenuta congrua, la Corte
territoriale, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto emerse ed
escluso l’esistenza di elementi circostanziali per operare una riduzione
della sanzione, nella relativa determinazione, anche in relazione alla
ritenuta continuazione, ha richiamato, ai fini del relativo calcolo, i
criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Invero, si è già ricordato che, secondo il costante insegnamento della
giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n.
9120/1998, cit.), deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione
del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura
della pena allorché siano indicati nella sentenza – come nella
fattispecie, anche attraverso un richiamo

per relationem –

gli

elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133
cod. pen..
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv.
259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, anche in
considerazione del fatto che, una specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle

20

diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo
alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n.

7. Alla pronuncia consegue:
– l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di D’Annbrosio
Luigi limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto, con
rigetto nel resto;
– la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Schiavone Carmine,
Diana Costantino e Piccolo Francesco e, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.000,00
per ciascuno

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D’Annbrosio Luigi
limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto, con
rigetto nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Schiavone Carmine, Diana
Costantino e Piccolo Francesco che condanna al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.0004)0 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 9.12.2015

36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).

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