Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50156 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50156 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPPA LEANDRO N. IL 20/01/1955
avverso la sentenza n. 4729/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, riqualificato il fatto come furto aggravato in abitazione e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 10
maggio 2011 dal Tribunale di Lucca, appellata da RAPPA Leandro, dichiarato in origine responsabile del delitto di rapina aggravata, commesso il 2 aprile 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come un danno totale di circa 1.000,00#
euro no potesse qualificarsi di speciale tenuità ai sensi della disposizione di legge invocata.
Questo, in assonanza con la costante giurisprudenza in proposito che richiede che il danno comprensivo delle spese per rimettere in pristino le cose oggetto dell’azione del prevenuto sia non
soltanto lieve, ma di speciale tenuità, concetto nel quale un danno di circa 1.000,00# euro non
può certo rientrare.
Né il ricorso riesce a dimostrare l’inadeguatezza della motivazione facendo generici riferimenti
al prezzo di un orologio ritenuto di modesto valore ed ad asseritamente dimostrate lievi spese di
ripristino degli infissi.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

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