Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50155 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50155 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 25/11/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Ganibardella Gianluca, n. a
Catanzaro il 08.02.1976, rappresentato e assistito dall’avv. Giacomo
Gardella, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Milano, quarta sezione penale, n. 6670/2011, in data 10.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
sentita la discussione del difensore, avv. Giacomo Gardella, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10.03.2015, la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi
procedere a carico di Gambardella Gianluca in ordine al reato di truffa
ascrittogli, limitatamente alle condotte appropriative commesse in
danno di Hettiarachchige Sisoni Miyar Dayan Karunaratne,

Ratnaweera Arachchige Rabel Rajiit, Warnakulasurya Fernando
Deniel, Jayakody Arachchige Don Claude Nilantha perché estinte per
remissione di querela; rideterminava per l’effetto la pena nei
confronti dell’imputato per le residue condotte di reato nella misura di
mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, con conferma nel
resto della pronuncia di primo grado.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Gambardella Gianluca,
viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi, con motivo
unico, la violazione della legge processuale. In particolare, si
evidenziava come, nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza
del 02.05.2011, l’imputato, revocava la precedente elezione di
domicilio ed eleggeva nuovo domicilio presso lo studio dell’avv.
Gardella (Genova via XX Settembre, 3). Ciononostante, il decreto di
citazione in appello veniva notificato al precedente difensore
domiciliatario (avv. Milena Celie), con conseguente configurabilità di
una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
2. Va preliminarmente evidenziato come, in tema di impugnazioni,
allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in
procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la
relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti
processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del
provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo,
quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della

Warnakulasurya Anna Jacintha Fernando, Arboleda Mayreen Nilantha,

motivazione (Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, dep.
28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
3. Fermo quanto precede, dall’avvenuto accesso agli atti del fascicolo,
il Collegio rileva la fondatezza della censura sollevata dal ricorrente
atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del
02.05.2011, l’imputato, risulta aver revocato la precedente elezione
di domicilio e contestualmente eletto nuovo domicilio presso lo studio

Ciononostante, il decreto di citazione in appello veniva notificato al
precedente difensore domiciliatario (avv. Milena Celie), con
conseguente configurabilità di una nullità assoluta ex art. 179 cod.
proc. pen. per omessa citazione dell’imputato: giudizio d’appello al
quale né l’imputato né il proprio difensore di fiducia, avv. Gardella,
hanno partecipato.
4. Da qui la doverosità dell’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo
giudizio

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione ,della Corte
d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.11.201

dell’avv. Giacomo Gardella (Genova via XX Settembre, 3).

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