Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50154 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50154 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 25/11/2015

SENTENZA
Sui ricorsi rispettivamente proposti nell’interesse di
Moccaldi Angelo, n. ad Eboli (SA) il 11.08.1961, rappresentato e
assistito dall’avv. Agostino Imposimato, di fiducia
e di
Langone Rosa, n. a Polla (SA) il 17.11.1971 e di Langone Vincenzina,
n. ad Atena Lucana (SA) il 22.12.1947, entrambe rappresentate e
assistite dall’avv. Edoardo Rocco, di fiducia,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 953/2013, in
data 15.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;

1

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità dei
ricorsi;
sentita la discussione del difensore di Langone Rosa e Langone
Vincenzina, avv. Achille Carone Fabiani, comparso in sostituzione
dell’avv. Edoardo Rocco in forza di delega orale, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.10.2013, la Corte d’appello di Salerno
confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di
Salerno, sezione distaccata di Eboli, in data 05.11.2012, con la quale
Moccaldi Angelo, Langone Rosa e Langone Vincenzina erano stati
condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva (specifica, reiterata,
infraquinquennale) alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00
di multa ciascuno per il reato di ricettazione di diversi oggetti d’oro
(fatti commessi in data imprecisata ma prossima e antecedente al
31.12.2003).
2. Avverso detta sentenza, Moccaldi Angelo, da un lato, Langone
Rosa e Langone Vincenzina, dall’altro, propongono ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Ricorso di Moccaldi Angelo.
Il ricorrente lamenta:
– difetto di motivazione avendo la sentenza impugnata usato vacue
formule di stile e richiamato per relationem la pronuncia di primo
grado senza esaminare i motivi di gravame (primo motivo);
– intervenuta prescrizione del reato alla data del 31.12.2013, avendo
le concesse circostanze attenuanti generiche eliso gli effetti
interruttivi della contestata recidiva (secondo motivo).
4. Ricorso di Langone Rosa e Langone Vincenzina.
Le ricorrenti lamentano:
– contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento del
concorso di persone in luogo della mera connivenza non punibile
(primo motivo);
– contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione

2

alla ritenuta ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto di
ricettazione (secondo motivo);
– erronea applicazione della legge penale in riferimento alla
contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. in luogo della
fattispecie contravvenzionale dell’art. 712 cod. pen. (terzo motivo);
– erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
2. Va osservato in premessa come, secondo il costante insegnamento
di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n. 6402 del
30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944),
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di
cassazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’intrinseca adeguatezza e congruità delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare

il suo convincimento.
2.1. Dai poteri della Suprema Corte esula, quindi, ogni “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In
particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Suprema
Corte non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e
deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della
motivazione la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la
giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep.

comma 4 cod. pen. (quarto motivo).

06/02/2004, Elia e altri).
2.2. Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006,
ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità
manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la
natura del sindacato della Suprema Corte, il cui controllo rimane
limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento
impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale

probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la
legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in
ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente
valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza
esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del
merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/2006, dep. 09/11/2006,
Piras, Rv. 235508): decisività che deve essere oggetto di specifica e
non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la
motivazione della decisione impugnata, pena l’immediata
‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura di merito.
2.3. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione
di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima
accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano
in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della
mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la
contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma
dell’art. 606 cod. proc. pen.: questo significa, ad esempio, che la
mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal
precedente e unico rilevante.
Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile “ictu ()culi” (Sez. U, sent. 47289
del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella).
2.4. Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente e
solo previste dalla lettera e) sono, a titolo esemplificativo, le censure
che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile,
non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente. Si
tratta infatti di ‘difetti’ e vizi che, ancorché in ipotesi effettivamente
presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono

4

irrilevanti nel giudizio di legittimità, che non possono pertanto
efficacemente introdurre, perché propri dell’apprezzamento di stretto
merito.
Sulla base di queste premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.

3. Ricorso di Moccaldi Angelo.
3.1. Generico e puramente assertivo è il primo motivo di doglianza.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n.
10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708), il
sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa
motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta,
nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti
errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le
sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in
essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del
processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale
che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto
dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così
da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la
motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il
ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità,
non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
3.1.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal
ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari

5

accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di
segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che
– per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e

obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della
motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al
suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo
sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non
manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
3.1.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla
reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Come già accennato in precedenza, al giudice di legittimità resta,
infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e
semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal
giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di
una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo
giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le

convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare

parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre
uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre

la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, sent. n. 39048
del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
3.1.3. Se, pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di
cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa,
non pare contestabile come, nella fattispecie, la sentenza d’appello,
nel richiamare per relationem i contenuti della confermata pronuncia
di primo grado, abbia ampiamente motivato sugli elementi di prova a
carico del ricorrente, ampiamente sufficienti per addivenire ad una
pronuncia di penale responsabilità dello stesso in ordine al reato in
contestazione.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza.
Avuto riguardo alla data di commissione del reato con riferimento
all’episodio maggiormente risalente nel tempo (01.07.2003), tenuto
conto del titolo di reato in contestazione e della contestata e ritenuta
recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, senza tener conto di
eventuali sospensioni della prescrizione bensì dei soli eventi
interruttivi verificatisi, si è in presenza di un termine di prescrizione
che, nella fattispecie, verrà a maturazione solo in data 01.07.2021

7

(anni otto di reclusione pena massima del reato contestato,
aumentata della metà – anni dodici – ex art. 99, comma 3 cod. pen.,
ulteriormente aumentata della metà – anni diciotto – ex art. 161,
comma 2 cod. pen.).
Né l’aumento del termine in ragione della ritenuta recidiva può essere
eliso – come richiesto dalla difesa – dal formulato giudizio di
comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti generiche,

essendo la prima una circostanza aggravante ad effetto speciale,
rilevante ai fini della determinazione del termine di prescrizione anche
qualora nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia
stata considerata equivalente (cfr., Sez. 6, sent. n. 39849 del
16/09/2015, dep. 02/10/2015, P.G. in proc. Palombella, Rv. 264483;
nello stesso senso, Sez. 5, sent. n. 35852 del 07/06/2010, dep.
06/10/2010, Di Canio, Rv. 248502).
4. Ricorso di Langone Rosa e Langone Vincenzina.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza.
La sentenza impugnata, richiamando per relationem la sentenza di
primo grado che aveva riconosciuto la penale responsabilità delle due
imputate spiegando le ragioni per le quali doveva riconoscersi il
concorso delle stesse nel reato, ribadisce e fa proprie le ampie
motivazioni rese ai fini dell’affermazione della penale responsabilità
delle stesse; di contro, le ricorrenti, reiterando pedissequamente il
motivo, si sottraggono alla critica argomentata rispetto a quanto
affermato dalla Corte d’appello, finendo così per violare il disposto
dell’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838).
4.2. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo di
doglíanza.
Fermo quanto si esporrà ulterioremente nel prosieguo, a fronte di una
motivazione (anche in questo caso ripresa

per relationem)

ampiamente argomentata anche in punto ricorrenza dell’elemento
psicologico del reato legata alla presenza delle due imputate
unitamente al Moccaldi, alla materiale detenzione – da parte di
quest’ultimo – di una serie di svariati oggetti d’oro in realtà riferibili a

8

tutti e tre gli imputati, alla complessiva condotta tenuta dagli stessi
ed alla mancanza di giustificazioni da parte delle due ricorrenti in
ordine al loro pieno e diretto coinvolgimento nei fatti (conforme
giurisprudenza di

legittimità

riconosce come, ai fini

della

configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione
del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della
conoscenza della illecita provenienza: cfr., ex multis, Sez. 1, sent. n.

13599 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Pomella, Rv. 252285), le
stesse ricorrenti si limitano a contestare apoditticamente la ricorrenza
del reato sotto il profilo dell’elemento psicologico senza “misurarsi”
con le argomentazioni spese al riguardo nelle sentenze di merito.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza.
Anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed
all’infondatezza della prospettata tesi difensiva volta ad ottenere una
diversa qualificazione giuridica con inquadramento della vicenda
nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., la
motivazione della sentenza di appello appare del tutto congrua ed
esente da qualsivoglia vizio logico-giuridico.
Si legge in sentenza:

“la circostanza (non contrastata) … che i

preziosi di provenienza furtiva si trovassero di fatto nella disponibilità
di tutti e tre gli imputati e non del solo Moccaldi Angelo, cui la scheda
di vendita veniva individualmente intestata esclusivamente per
ragioni di ordine documentale; il numero e la qualità dei gioielli
rappresentano poi circostanza rivelatrice della consapevolezza degli
imputati circa la provenienza illecita di quanto si trovava nella loro
disponibilità; del resto, non contestati i fatti materiali della condotta,
come ricostruiti nella sentenza del Tribunale, va premesso che,
secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, la prova della sussistenza, nell’imputato, della
conoscenza della provenienza illecita di cose oggetto di addebito di
ricettazione, può essere desunta da qualunque elemento abbia rilievo
nella fattispecie e soprattutto dal difetto di spiegazioni da parte del
predetto suo modi attraverso i quali avvenne la ricezione delle cose
suddette …; segnatamente, l’omessa, o non attendibile, indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in
mala fede …; nel caso di specie, nessuno degli imputati, sia nel corso

9

delle indagini preliminari che in entrambi i gradi di merito del giudizio,
ha inteso dare spiegazioni sulla acquisita disponibilità dei preziosi; le
considerazioni appena svolte rendono evidente l’infondatezza del
motivo teso ad ottenere la riqualificazione del fatto nella
contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. …”.
4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di doglianza.
Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e

recidiva è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e
sottoposto a disamina, anche in modo implicito, gli elementi enunciati
nell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come
assorbenti, equivalenti o prevalenti su quelli di segno opposto,
essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del
potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto
motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti
obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente
corretto (cfr., Sez. 2, sent. n. 4969 del 12/01/2012, dep.
09/02/2012, Doku, Rv. 251809).
La Corte territoriale ha formulato il giudizio di equivalenza tra la
recidiva contestata e le attenuanti generiche, avendo ritenuto il reato
ascritto agli imputati espressione di accentuata pericolosità sociale, in
presenza – nei confronti di tutti e tre gli imputati – di plurimi
precedenti specifici, non solo per reati contro il patrimonio ma
specificamente per delitti di ricettazione, con condotte delittuose
commesse nel quinquennio: valutazione che, di per sé, giustifica il
riconoscimento (e la conseguente mancata esclusione) della
contestata recidiva.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si
determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla

10

Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.11.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA