Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50154 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50154 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HARTI KHALID N. IL-41/05/1985
avverso la sentenza n. 4948/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 15 dicembre 2010 dal Tribunale di Prato, appellata da EL HARTI
Khalid, dichiarato responsabile del delitto di falso in permesso internazionale di guida, commesso il 16 marzo 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere del falso
grossolano e sulla denunciata eccessività della pena. Deduce infine l’intervenuta prescrizione del
reato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo propone per la prima
volta in questa sede censura sulla non ritenuta grossolanità del falso mentre alla Corte di merito
era stata sottoposta la questione della validità degli accertamenti tecnici sulla falsificazione alla
quale la Corte di Appello ha fornito completa ed esaustiva risposta.
Generico e manifestamente infondato il motivo sull’entità della pena atteso che la Corte di merito ha valutato con riferimento alle proporzioni del fatto, e quindi con riguardo ad uno dei parametri di cui all’art. 133 c.p., che la pena era da ridurre al limite in concreto adottato e non certo
al limite minimo. Si tratta di valutazione di merito appartenente alla Corte territoriale che in
quanto giustificata secondo corretti parametri si sottrae alle peraltro generiche critiche del ricorrente.
Manifestamente infondato infine il motivo concernente la prescrizione del reato, che,
quand’anche con termine scaduto in data 16 settembre 2012, non può determinare l’estinzione
del reato perché tale scadenza è intervenuta in epoca successiva a quella (2 luglio 2012) della
pronuncia della sentenza del giudice d’appello, così che, a fronte di ricorso inammissibile e quindi non idoneo ad instaurare un valido rapporto di impugnazione, la potenziale causa di prescrizione del reato successivamente determinatasi non può in alcun modo operare.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 1 ottobre 2013.

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