Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50153 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50153 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 25/11/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Palaia Pio Emanuele, n. a
Catanzaro il 08.12.1985, rappresentato e assistito dall’avv. Antonio
Ludovico, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Catanzaro, seconda sezione penale, n. 125/2013, in data
19.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore avv. Antonio Ludovico, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 05.11.2012, il giudice per l’udienza

preliminare presso il Tribunale di Catanzaro, in esito a giudizio
abbreviato, dichiarava Palaia Pio Emanuele responsabile dei reati di
estorsione continuata aggravata in concorso (capo A), appropriazione
indebita aggravata (capo F) e danneggiamento (capo G) e,

contestate circostanze aggravanti e recidiva, lo condannava alla pena
di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di
multa, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici.
2.

A seguito di proposta impugnazione, la Corte d’appello di

Catanzaro, con sentenza in data 19.11.2013, in riforma della
pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato dal capo F) e
rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A) e G) in anni
tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione (omettendo di indicare
l’ammontare della pena pecuniaria).
3. Avverso detta sentenza, Palaia Pio Emanuele propone ricorso per
cassazione per i seguenti motivi:
-erronea applicazione dell’art. 629, comma 2 cod. pen. in relazione
all’art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. nonché illogica motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più
persone riunite (primo motivo);
-omesso riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent.
n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708),
anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il
sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa

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riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle

motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta,
nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti
errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le
sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in

essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del
processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale
che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto
dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così
da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la
motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il
ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità,
non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal
ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica
l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e
l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso
un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di
segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di
consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad
un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’,

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invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente
per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano
autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che
la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo
sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non
manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale
controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di
carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza”
della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del
ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti,
preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito,
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la
Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la
peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a
controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di
merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza)
rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per
giungere alla decisione.
Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello

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reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, sent. n. 39048
del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del
giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del
provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla

valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di
cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Sulla base di queste premesse va esaminato l’odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
3.1. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, adagiandosi
supinamente alle argomentazioni del giudice di primo grado, ha
ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante delle più
persone riunite riconoscendo come “dal coacervo probatorio emerge
con chiarezza il ruolo attivo svolto nella vicenda dall’Aracri alla
stregua delle dichiarazioni della parte offesa e dei servizi di ocp
condotti dagli inquirenti; né può ritenersi che il predetto correo abbia
operato nell’esclusivo interesse della parte offesa, avendo al contrario
con la propria condotta agevolato e consentito la realizzazione del
delitto di cui al capo a) a vantaggio del solo Palaia …”.
Detta conclusione – secondo il ricorrente – non è per nulla
condivisibile, atteso che la stessa finisce per confondere gli elementi
tipicizzanti l’eventuale concorso nel reato dagli elementi sui quali può
e deve poggiare la contestata aggravante delle più persone riunite.
3.2. In ogni caso, la presenza di Aracri Domenico all’atto in cui il
Palaia ostendeva la richiesta estorsiva al Signorello non può
consentire l’affermazione della ricorrenza dell’aggravante in parola in
quanto il citato Aracri si era limitato al ruolo di “mero spettatore
passivo” unitamente alle altre persone presenti.
3.3. Invero, secondo un costante filone giurisprudenziale, in tema di
estorsione, la circostanza aggravante delle “più persone riunite” non
si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato,
ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel
luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in

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quanto, solo in tal modo, si verificano quegli effetti fisici e psichici di
maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la
forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena (Sez. 6,
sent. n. 41359 del 21/10/2010, dep. 23/11/2010, Cuccaro e altri, Rv.
248733).
Parimenti, l’aggravante de qua ricorre anche nell’ipotesi in cui la
vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e

al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito
una maggiore intimidazione (cfr., da ultimo, Sez. 2, sent. n. 50696
del 19/11/2014, dep. 03/12/2014, Coccinniglio, Rv. 261324; nello
stesso senso, Sez. 2, sent. n. 36474 del 22/09/2011, dep.
10/10/2011, Rv. 251163; Sez. 2, sent. n. 4284 del 25/01/1988, dep.
28/03/1989, Rv. 180861).
Già le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 21837 del
29/03/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252518), proprio in un caso di
estorsione, avevano chiarito come “la circostanza aggravante speciale
delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno
di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della
violenza o della minaccia”, cosa che nel caso di specie risulta
avvenuta, leggendosi nella sentenza di primo grado come detta
“presenza” fosse stata riscontrata attraverso la partecipazione, in
quel contesto, dell’Aracri, coimputato nel medesimo procedimento,
oltre ad altri soggetti.
Né si può ritenere che l’Aracri Domenico, presente ma del tutto
silente nell’occasione dell’esplicita richiesta estorsiva del Palaia, non
avesse fornito nell’occorso alcun contributo causale alla realizzazione
del fatto, avendo le sentenze di merito chiarito come lo stesso Aracri
avesse svolto il ruolo di intermediario essendosi non solo adoperato
attivamente nell’interesse dei correi ma essendosi altresì
“accreditato” come soggetto in grado di favorire il ritrovamento del
trattore sottratto: di tal che, la semplice presenza, in quel contesto,
raggiungeva il duplice scopo di avvalorare il proprio ruolo ma anche
quello di dare maggiore serietà (e fornire, quindi, ulteriore pressione
sulla vittima) alla comune richiesta estorsiva.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con
cui si censura la decisione dei giudici di merito che, nel negare il
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, avevano

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omesso di considerare gli elementi positivi a favore dell’imputato, e
segnatamente l’immediata restituzione del trattore e l’ammissione di
responsabilità in sede di interrogatorio di garanzia, elementi
sintomatici della scarsa intensità del dolo.
4.1. Spiega la Corte d’appello che “non ricorrono … i presupposti per
la formulazione di un giudizio di prevalenza delle riconosciute
circostanze attenuanti generiche, non ricorrendo elementi

specifici e la cui condotta è espressione di capacità a delinquere che si
è manifestata nelle allarmanti modalità della condotta”: trattasi di
motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici che, come
tale, risulta insindacabile nella presente sede di legittimità.
4.2. Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza
della Suprema Corte (cfr., Sez. 5, sent. n. 5579 del 26/09/2013, dep.
04/02/2014, Sub o e altro, Rv. 258874), in tema di concorso di
circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità
soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un
ragionamento illogico e non anche qualora risulti – come nella
fattispecie – sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,09 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.11.201

positivamente valutabili a favore dell’imputato, gravato da precedenti

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