Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50153 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50153 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRELLI ANTONIO N. IL 13/06/1956
S et-ti
avverso llefElina~ n. 281/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, dichiarato estinto per prescrizione il
delitto di bancarotta semplice e valutato prevalenti le già concesse attenuanti generiche, con rideterminazione della pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 20 settembre 2005
dal Tribunale di Macerata, appellata da PETRELLI Antonio, dichiarato responsabile del delitto
di bancarotta fraudolenta, commesso il 15 dicembre 2000.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulle doglianze sviluppate con l’appello.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico non indicando a
quali doglianze la Corte di merito non avrebbe dato risposta e manifestamente infondato poiché
la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato come la responsabilità fosse stata affermata
non avendo il prevenuto fornito alcuna giustificazione del mancato rinvenimento di cespiti e
somme per rilevante importo, con ciò facendo applicazione di consolidata giurisprudenza al proposito, e rilevando come l’appello non avesse mosso alla prima sentenza altro che censure generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA