Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50151 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50151 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTESINA ROBERTO N. IL 16/08/1968
avverso la sentenza n. 1803/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in data 10 maggio 2012 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza
emessa in data 2 dicembre 2010 dal locale Tribunale, appellata da BERTESINA Roberto, dichiarato responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di porto abusivo di strumenti atti a forzare
serrature, commessi 1’11 settembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la mancata applicazione dell’attenuante
ex art. 62 n. 4 c.p. sia per il fatto che l’oggetto materiale del reato era un’autovettura ormai immatricolata da tempo e quindi di scarso valore sia per la breve durata dello spossessamento con
limitazione del danno.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato — peraltro con riferimento ad un autoveicolo che seppur usato mai potrebbe avere valori infimi quali quelli in relazione ai quali è configurabile l’attenuante — come del tutto irrilevante al fine della valutazione dell’entità del danno rilevante ex art. 62 n. 4 c.p. fossero i fatti verificatisi in un momento successivo alla sottrazione rendendo palese la manifestamente infondatezza della prospettazione difensiva riproposta in ricorso
relativamente alla scarsa durata della privazione del possesso del bene.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA