Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50151 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50151 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

MELI Fortunata nata il 7.3.1932
avverso la sentenza n. 4016/2012 della Corte d’Appello di PALERMO del 26.11.2013 ;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udito il Sostituto procuratore generale dott. Alfredo

VIOLA che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore avv. Di Stefano Giuseppe del Foro di Palermo che si è riportato ai motivi del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 26.11.2013 la Corte d’Appello di Palermo, confermava la sentenza del
giudice monocratico del Tribunale di Palermo, con la quale Meli Fortunata veniva condannata
per i reati di falso in atto pubblico e truffa aggravata ( art. 476 c. 2 e 640 c. 2 n. 1 c.p.) .
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Data Udienza: 12/11/2015

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata per mezzo del suo
difensore, il quale deduceva : 1) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 482 c.p. in
relazione all’art. 476 c.p., in quanto la Corte d’Appello avrebbe considerato integrato il reato di
falso, riguardante un verbale di visita collegiale volta al riconoscimento dell’invalidità civile dell
imputata, pur in assenza di prova circa la falsità dell’atto, ovvero di un formale
disconoscimento da parte dei soggetti deputati a farlo, posto che la Meli, successivamente,
venne effettivamente riconosciuta invalida ;
2) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 157 c.p., in relazione all’art. 482 c.p., atteso

essendosi l’azione consumata alla data del falso verbale di visita collegiale : 10.10.2001.
3) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 640 c.p. in relazione agli artt. 482 e 476
c.p., in quanto il venir meno del reato di falso, doveva portare la Corte a ritenere insussistente
anche il reato di truffa .
IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo all’eccepita prescrizione del reato di falso,
mentre per il resto è infondato .
Il primo e terzo motivo attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U.
n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente con riferimento alla
sussistenza del reato di cui agli artt. 476/482 c.p., ricavata dalla Corte di merito, da una
pluralità di dati oggettivi (testimonianze e riscontri documentali elencati a pag. 3 della
sentenza), che mettono in evidenza come la formazione dell’atto ( verbale di visita collegiale),
sia avvenuta da parte della Meli, con il contributo di pubblici dipendenti, artificiosamente,
atteso che l’imputata, in quella data, non fu mai sottoposta a visita collegiale. Questa Corte ha
ha già avuto modo di affermare che alle commissioni mediche sono attribuiti per legge ed in
modo esclusivo gli accertamenti sanitari relativi alle menomazioni dell’integrità fisica delle
persone, accertamenti che vengono riassunti in verbali che hanno forza probante sia nei
rapporti interni della PA, sia nei riguardi dei terzi e che quindi costituiscono atti pubblici (Sez.
5, n. 25570 del 11.6.2013 rv. 257546).
La ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 476, 482 c.p., consente di superare
agevolmente anche il terzo motivo di censura che attiene alla configurabilità del delitto di
truffa. Non v’è dubbio alcuno che la presentazione di una serie di falsi documenti e di false
attestazioni da parte della Meli, costituisse predisposizione di artifici idonei e diretti in modo
non equivoco a trarre in errore i funzionari della Prefettura di Palermo sul suo effettivo stato di
invalidità in tal modo ottenendo dall’Inps, soggetto erogatore, un ingiusto profitto dato
dell’indennità di accompagnamento pari ad euro 41.089,00, fino al 31/12/2008.

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che il prospettato reato di falso avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione ,

Quanto al invece secondo motivo, ovvero alla eccepita prescrizione del reato di falso, che la
Corte territoriale ha escluso, protraendo la data di consumazione del reato, sino

al

31/12/2008, data in cui cessavano le erogazioni indebite, esso è fondato.
Nel caso di specie è stato contestato all’imputata il reato di falsità materiale in atto pubblico,
consistente nella formazione di un atto falso fidefaciente che è reato istantaneo e si consuma
al momento della formazione dell’ atto, non con il suo uso come invece è tipico del falso in
scrittura privata ( Sez. 5, n. 3760 del 9.12.1987, rv. 177954; Sez. 5, n.47029/2011 rv.
251447).

anteriore all’ emissione del decreto prefettizio, del 15.1.2003 con il quale veniva concesso alla
Meli il beneficio, avente decorrenza 1^ maggio 2001, con la conseguenza che il termine di
massimo di prescrizione, pari ad anni 8 e mesi 4, ricavato dalla pena edittale prevista per il
reato in esame in relazione agli artt. 157/161 c.p., deve ritenersi maturato alla data del
15.5.2011 e con l’ulteriore effetto di determinare l’eliminazione della relativa pena, pari a mesi
1 di reclusione ed euro 100,00 di multa.
P.Q. M .
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 476 ,482
c.p., di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 1 di
reclusone ed euro 100,00 di multa, rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso il 12.11.2015

Nel caso di specie la formazione dell’ atto falso deve essere ricondotta, quanto meno, ad epoca

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