Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50149 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50149 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MHILLAJ JANI N. IL 07/04/1986
avverso la sentenza n. 616/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, esclusa l’aggravante ex art. 61 n. 1 ibis
c.p., e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 19 febbraio 2010
dal Tribunale di Piacenza, appellata da MHILLAJ Jani, dichiarato responsabile del delitto di false dichiarazioni sull’identità a pubblico ufficiale, commesso il 3 gennaio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
risultando dalla sentenza impugnata che l’applicazione delle attenuanti generiche è stata operata,
sul minimo della pena edittale, nella misura piena di un terzo, con pena finale di mesi otto di reclusione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

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