Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50148 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50148 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAVASI NICOLO’ N. IL 12/04/1981
avverso la sentenza n. 3851/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando l’applicazione dell’aggravante e la mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato con riferimento all’aggravante configurabile secondo consolidata giurisprudenza secondo la quale (cfr
per tutte Sez. III, n. 35872 dell’8/5/2007, Rv. 237286) in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla
pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e
le chiavi inserite nel cruscotto (conf. Rv. 136633; rv. 183007; rv. 248455).
Inammissibili anche le doglianze sulla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche atteso che la Corte di merito ha fatto riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p. cn motivazione che va evidentemente letta in correlazione con le argomentazioni del primo giudice sulla
personalità del RAVASI connotata da precedenti penali ostativi ad un più favorevole trattamento
sanzionatorio, valutazione corretta perché riferita ad uno dei parametri previsti dall’art. 133 c.p..
valutabile anche ex artt. 62 bis e 69 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al vers
to di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R
il 21 ottobre 2013.

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in
data 11 gennaio 2005 del Tribunale di Ferrara, ha qualificato il fatto, originariamente ascritto e
ritenuto come ricettazione, in furto aggravato ex art. 625, n. 7 c.p., ritenendo anche le già concesse attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui sopra, ed ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza, appellata da RAVASI Nicolò, dichiarato responsabile del delitto commesso il 30 novembre 2002.

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