Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50147 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50147 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

HUDOROVIC INCO nato a Palermo il 15.9.1969 ;
avverso la sentenza n. 2923/13 della Corte d’Appello di Brescia del 5.11.2013 ;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Alfredo VIOLA che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato avv. Simon Pietro Ciotti in sostituzione dell’avv. Luca
Gastini che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 5.11 .2013 la Corte d’Appello di Brescia in parziale riforma della
sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia, il 28.1.2013 , condannava Hudorovic
Inco e Evolo Vincenzo per i reati di estorsione aggravata continuata rideterminando la
pena inflitta dal primo giudice in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, in regime di prevalenza con la contestata aggravante delle più persone riunite.

Data Udienza: 12/11/2015

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato Hudorovic a
mezzo del difensore di fiducia il quale lamenta : 1) l’erronea applicazione di legge penale
con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 c.p., e la manifesta illogicità della
sentenza per omessa qualificazione del fatto ex art. 393 c.p.. in quanto la Corte di merito
avrebbe ritenuto sussistente il reato di estorsione e non quello di ragion fattasi , pur
ammettendo che tra le parti (il Bossini e lo Zanetti), vi fosse un accordo ( lecito o illecito)
sottostante, in quanto ad avviso della Corte, l’Hudorovic, avrebbe dovuto sapere della
della “non azionabilità” del credito da parte dello Zanetti ; così come erronea e fuorviante
sarebbe, secondo la difesa, la considerazione effettuata dalla Corte, circa il

pretesa dello Zanetti, atteso che tale comportamento avrebbe potuto, al più, costituire,
nella prospettazione difensiva, un’appropriazione indebita ; con il secondo motivo di
ricorso l’imputato lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione della
pena e la manifesta illogicità della motivazione, atteso che la Corte ha fatto riferimento,
per corroborare la sua decisione , al fatto che l’Hudorovic pur dimostrando resipiscenza,
non ha rivelato il nome del terzo complice : ” Gianni il Nomade”, omettendo di
considerare che già in fase di indagini , il GIP , formulando una prognosi favorevole sul
suo comportamento futuro , aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere,
con quella dell’obbligo di dimora, per cui tale argomento, unitamente alla riconosciuta
prevalenza delle circostanze attenuati generiche, avrebbero dovuto indurre la Corte a
concedere il beneficio richiesto .

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme
ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U.,

n. 12 del

31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e
cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di assoluzione) per cui il
vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento
probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il
vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la
valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso

comportamento posto in essere dall’Hudorovic , motu proprio , sganciato dall’originaria

di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di
legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei
motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal
primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie,
invece, in relazione alla posizione dell’Hudorovic il giudice di appello ha valutato lo
stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle
censure dell’appellante , è giunto alla medesima conclusione circa la penale
responsabilità dell’imputato per il reato di estorsione aggravata.
Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i

legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della
motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
In particolare la Corte territoriale evidenzia che a prescindere dall’
operazione cui erano interessati il Bossini e lo Zanetti, i cui contorni sono rimasti
fumosi, soprattutto in ordine al ruolo ed alle funzioni in essa assunti dai predetti, le
dichiarazioni della p.o., sottoposte a penetrante vaglio critico, sono risultate precise
e dettagliate, intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni e riscontrate
all’esterno da plurimi elementi di conforto ( pag. 11 e 12 ), sicchè la qualificazione
del fatto in termini di estorsione è rimasta positivamente accertata.
D’ altra parte gli stessi imputati ( Hudorovic e Evolo) , hanno ammesso di
essere stati incaricati dallo Zanetti di recuperare il credito di euro 200.000,00 da lui
vantato nei confronti del Bossini a titolo di presunto indennizzo per la mancata
acquisizione di quote societarie , salvo contestare il fatto che la consegna del denaro
pari ad euro 13.000,00, fosse stata effettuata dal Bossini non già dietro minacce ma
per effetto di una dazione spontanea. La Corte correttamente osserva che nel caso
in esame non può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto
l’imputato ( ed il suo complice Evolo) agì nella consapevolezza della non azionabilita’
del credito da parte dello Zanetti e d’altra parte l’Hudorovic, a partire da un certo
momento in poi e cioè dopo l’incontro con tale Bombardieri, comincio’ ad esigere la
consegna del denaro, autonomamente, per ottenere il compenso, pari ad euro
15/20.000,00, per il proprio intervento, abbandonando le originarie pretese dello
Zanetti che sapeva non poter essere azionate per le vie legali (pag. 14 della
sentenza). Pertanto, sia considerando l’intervento dell’Hudorovic legato all’
operazione sottostante (verosimilmente illecita) tra lo Zanetti ed il Bossini, rispetto
alla quale non si profilava alcuna pretesa legittima, sia ritenendo il suo intervento
autonomo e distaccato dai rapporti tra le parti, per cui l’Hudorovic , si presentava
come terzo estraneo al rapporto, titolare di un personale diritto al compenso per il
proprio intervento, le richieste di denaro formulate dall’imputato, per come
rappresentate dalla p.o., sono state correttamente inquadrate nella fattispecie
estorsiva di cui all’art. 629 c.p..
In tema di elemento differenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni ed estorsione, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ravvisare la fattispecie estorsiva quando la richiesta non sia correlata ad un credito

principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di

azionabile davanti all’autorità giudiziaria (Sez.2,n.23765 del 15/05/2015, rv.
264106); ovvero nell’ipotesi di richiesta avanzata da un terzo estraneo al rapporto
sottostante (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248736). Così pure nel caso in cui
si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto
altrui, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita
coartazione nei confronti dei debitori (v., in termini, Cass.Sez.II, Sent. n. 1556/1992
Rv. 189943 e, da ultimo, Cass. Sez.II, Sent. n. 33870/2014 Rv. 260344).
La corretta applicazione di tali consolidati principi rende , nel caso in esame,
la motivazione esente da censure.

sospensione condizionale della pena, il ricorso non coglie nel segno poiché nel
lamentare l’illogicità della motivazione, si concentra sulla prognosi negativa,
effettuata dalla Corte, circa la mancata indicazione, da parte dell’imputato, di
elementi utili all’identificazione del terzo complice, tale “Gianni il Nomade” . Invero
la Corte utilizza tale argomento non già in termini punitivi, ma rappresentativi del
permanente vincolo dell’Hudorovic, con ambienti e persone praticanti condotte
criminose, così effettuando una valutazione complessiva della vicenda processuale e
del comportamento dell’imputato che si differenzia rispetto a quella operata dal GIP
in fase di indagini preliminari e si attesta su parametri valutativi di più ampi e
completi . E’ insegnamento costante di questa Corte che in tema di sospensione
condizionale della pena, il giudice , nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto
dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in
considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo
alla personalità dell’imputato stesso (Sez. 3, 38678/2013 ; rv. 260660). Mentre ai
fini dell’emissione di una misura cautelare coercitiva è necessario che gli elementi
probatori raccolti, valutati nella foro coordinazione logica, con riferimento ad un
determinato reato, pur senza raggiungere il grado di certezza necessario per
pervenire ad una condanna, facciano ritenere fondatamente che lo stesso sia
attribuibile all’indagato\imputato. Pertanto, gli indizi richiesti dall’art. 273 c.p.p., non
coincidono con quelli di cui all’art. 192 c.p.p. essendo diverso il contesto in cui la
detta norma si colloca e diverse le finalità che, con quest’ultima, il legislatore ha
inteso perseguire ( Sez. 5, 2416/1999; rv.214231; Sez. 5, 5475/1997,rv.209565).
Ritiene la Corte che nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata,
essendosi i giudici attenuti a detti principi ed avendo effettuato un rigoroso controllo
dei limiti di cui agli artt. 163, 164 c.p., e di tutti gli elementi previsti dall’art. 133
c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità
dell’indagato medesimo, arrivando ad escludere che l’autore del fatto si sarebbe
astenuto dal commettere ulteriori reati.
All’inammissibilita’ dell’impugnazione consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

Quanto al motivo afferente la mancata concessione del beneficio della

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende .

Così deciso, il 12 novembre 2015

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