Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50145 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50145 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSSALI GIANCARLO N. IL 18/04/1949
avverso la sentenza n. 48/2010 TRIBUNALE di MACERATA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 16 febbraio 2012, ha
confermato la sentenza del Giudice di pace di Macerata del 28 aprile 2010 che
aveva condannato Cossali Giancarlo per il delitto di ingiurie in danno di Fermani

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Cossali, a
mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione della
legge processuale, quanto all’inutilizzabilità delle sommarie informazioni
testimoniali rese alla polizia giudiziaria dal teste Sadiki ed acquisite al fascicolo
processuale di primo grado, ai sensi dell’articolo 512 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il

relativo motivo.
2.

Giova premettere, in diritto, come l’acquisizione dei verbali delle

dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari da testi, la cui
assunzione al dibattimento sia divenuta impossibile per irreperibilità sia
subordinata al rigoroso accertamento, oltre che di detta irreperibilità,
dell’imprevedibilità di tale condizione durante la fase delle indagini preliminari, ai
sensi dell’articolo 512 cod.proc.pen. e, altresì, del non essere l’irreperibilità
riconducibile ad una volontaria e libera scelta del teste di sottrarsi all’esame nel
contraddittorio delle parti, secondo la previsione di cui all’articolo 526 cod.proc.
pen. comma 1 bis (v. Cass. Sez. H 18 ottobre 2007 n. 43331 e Sez. V 14
dicembre 2011 n. 10445).
In fatto, questa volta, la sentenza impugnata è congruamente e
correttamente motivata in ordine ad entrambi i profili appena indicati.
In particolare, la non irreperibilità del teste al momento delle dichiarazioni
testimoniali era stata ricavata dalla sua domiciliazione nel territorio nello Stato
per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Deve, ancora in diritto, affermarsi come la valutazione sulla non
ripetibilità dell’atto e sulla imprevedibilità dell’evento sia rimessa alla valutazione
del Giudice del merito, che deve formulare un giudizio di prognosi postuma con
1

Pierina.

motivazione logica e adeguata e che, quindi, il controllo di legittimità sia limitato
a quest’ultimo esame (v. Cass. Sez. H 4 dicembre 2008 n. 1202 e Sez. I 17
ottobre 2011 n. 45862).
Anche sotto tale ulteriore profilo può nuovamente affermarsi come la
motivazione del Giudice del merito abbia logicamente giustificato, ispirandosi ai
principi di diritto dianzi indicati, che l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 512
cod.proc.pen., delle sommarie dichiarazioni testimoniali sia avvenuta nel pieno

acquisizione.
3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

rispetto delle regole e dei principi che presidiano la legittimità di tale

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