Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50145 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50145 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 5.7.2013 la Corte d’Appello di Bari , in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Trani del 25.5.20006, condannava ANDRIANI FRANCO alla pena di anni due
1

mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa , per il delitto di rapina aggravata e lesioni
volontarie .
Ricorreva avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato il quale con il primo motivo di
ricorso eccepiva l’inosservanza delle legge penale e processuale e di altre norme giuridiche (
art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 178, 179 c.p.p, 33 bis c.p.p., 7 bis e 7 ter
dell’ordinamento giudiziario, avuto riguardo alla composizione del collegio giudicante di cui
risultava far parte un giudice onorario ; 2) la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione ( art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p,) atteso che il giudice di appello non avrebbe

le richieste difensive e non avrebbe motivato in ordine alla prospettata violazione del divieto di
ne bis in idem, essendo il secondo capo di imputazione ( lesioni ) contenuto nel primo (rapina).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della eccezione di nullità derivante dalla
integrazione del collegio giudicante di primo grado, da parte di giudice onorario, ha infatti, con
argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che la
partecipazione di un giudice onorario ad un’ udienza del tribunale, in assenza dei presupposti
di cui all’art. 43 Ord. Giud., costituisce mera irregolarità , in quanto non è sanzionata da alcuna
nullità e comunque non attiene alla capacità del giudice ( pag. 6 della sentenza). Sul punto
deve riaffermarsi il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la partecipazione
di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di
nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179,
comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice ( Sez.3,
n. 21772/2011; Sez. 3 n. 4841/2012 n. 254406).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale non solo ha
approfonditamente scandagliato tutti i motivi di gravame prospettati dalla difesa, cui ha
risposto con specifiche e pertinenti

argomentazioni a sostegno della tesi accusatoria,

ma ha, anche, riscontrato la correttezza della sentenza di primo grado in punto di correlazione
tra accusa e sentenza, dando atto che il reato di lesioni, risultava contestato in fatto.
Sul punto appare priva di fondamento giuridico la censura difensiva circa la violazione del
divieto di ne bis in idem, atteso che nel caso di specie ci si trova davanti ad una medesima
condotta, lesiva di più norme giuridiche ( concorso di reati) e non si verte in tema di giudicato
per il quale occorrerebbe , tra l’altro, una sentenza irrevocabile .
Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso .
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

2

esplicitato il quadro probatorio a sostegno della pronuncia di condanna, limitandosi a rigettare

che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed al
pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende .

COSI’ DECISO IL 12.11.2015

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