Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50141 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50141 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. FORTUNATO GIOVANNI nato il 18/04/1955;
2.

LO PRESTI SALVATORE nato il 17/10/1967;

3. SCAGLIA ANTONINO nato il 13/12/1966;
avverso la sentenza del 11/10/2013 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per l’inammissibilità;
uditi i difensori avv.ti Pietro Asta (per Scaglia) e Aurilio Giovanni (per Fortunato)
che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
FATTO
1. Con sentenza del 11/10/2013, la Corte di Appello di Palermo confermava
la sentenza pronunciata in data 09/11/2011 dal Tribunale della medesima città
nella parte in cui aveva ritenuto:
a)

FORTUNATO Giovanni colpevole dei reati di cui ai capi sub 7

(ricettazione), 9 e 11 (riciclaggi);
b) LO PRESTI Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi sub 29 e 30
(ricettazioni) e 41 (riciclaggio)
c) SCAGLIA Antonino colpevole del reati di ricettazione di cui al capo sub
50 dell’imputazione.

1

Data Udienza: 11/11/2015

2. Contro la suddetta sentenza, tutte e tre gli imputati hanno proposto
ricorso per cassazione.

3. FORTUNATO Giovanni, in proprio, ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTr. 648-648 BIS COD. PEN.: il ricorrente sostiene che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, era stato lui a commettere il furto.
Inoltre, in ordine al delitto di riciclaggio, non era stata commessa alcuna
manomissione tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa

“pulitura” di denaro o altra utilità;
3.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le
attenuanti «in considerazione della dichiarata prescrizione del reato di cui agli
artt. 416 e 640 cod. pen.».

4. LO PRESTI Salvatore, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
4.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: ad avviso della difesa
non essendo stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, né dal
punto di vista oggettivo né da quello soggettivo, il medesima avrebbe dovuto
essere assolto;
4.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le
attenuanti generiche senza alcuna motivazione e per non avere contenuto la
pena nel minimo edittale.

5. SCAGLIA Antonino, in proprio, ha dedotto:
5.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 648 E 62 N ° 4 COD. PEN. per avere

la Corte, da una

parte, omesso la motivazione in ordine sia alla sussistenza del dolo specifico sia
sul diniego della suddetta attenuante;
5.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 157 COD. PEN. per avere la Corte ritenuto che il
reato non si fosse ancora prescritto senza avere specificato il motivo per cui si
dovrebbe applicare il termine prorogato.
DIRITTO
1. FORTUNATO
1.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 648-648 BIS COD. PEN.: il suddetto motivo è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale (cfr pag. 5-6 della sentenza
impugnata). Nulla, infatti, il ricorrente ha ribattuto alla motivazione con la quale
la Corte, relativamente ai reati di cui ai capi sub 7-9, ne ha rilevato
l’inammissibilità non essendo stato dedotto alcunché di specifico contro la
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della “res”, sicchè esso ricorrente non aveva effettuato alcuna operazione di

sentenza di primo grado; quanto al reato di cui al capo sub 11, il ricorrente si è
limitato a riproporre, in modo tralaticio la propria tesi difensiva, senza indicare in
cosa sarebbe consistito il vizio motivazionale in cui la Corte sarebbe incorsa.

1.2 VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. : la suddetta censura va ritenuta
manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte
territoriale a pag. 6 deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato

sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. Deve solo aggiungersi che
la circostanza che gli altri reati siano stati prescritti, non importa, secondo la
singolare tesi del ricorrente, la concessione delle attenuanti generiche.

2. LO PRESTI Salvatore
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN. : la censura, che, a
quanto è dato capire, dovrebbe avere ad oggetto l’impugnazione sulla ritenuta
responsabilità penale in ordine ai residui reati per cui l’imputato è stato ritenuto
colpevole, è così generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta dalla
Corte territoriale (cfr pag. 6 della sentenza impugnata) da non consentirne
neppure lo scrutinio. La difesa, infatti, non ha speso una sola parola per
confutare la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rilevato
l’inammissibilità del gravame non essendo stato dedotto alcunché di specifico
contro la sentenza di primo grado;

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN.: anche la suddetta censura va
ritenuta manifestamente infondata: vale per il ricorrente ciò che si è già detto
per il Fortunato al precedente § 1.2.

3. SCAGLIA Antonino
3.1.

VIOLAZIONE DELL’ART. 648 E 62 N ° 4 COD. PEN.: la censura è

manifestamente infondata in quanto generica. La Corte, infatti, a pag. 7 ed 8
della sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni per cui la condotta
dell’imputato, in relazione all’unico reato addebitatogli, fosse sorretta dal dolo,
anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte. In questa
sede, il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe individuato in cosa fosse
consistito il profitto che egli aveva intenzione di ricavare dall’acquisto dei titoli al
prezzo di circa 150,00 ciascuno. Sul punto, senza oltre indugiare, ci si limita al
rinvio della lettura delle pag. 19 ss della sentenza di primo grado in cui è
puntualmente descritta la condotta dello Scaglia che, nell’ambito
3

il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento

dell’associazione per delinquere, svolgeva il ruolo «di frequente acquirente e
negoziatore degli assegni “ballerini” provento dei sopra descritti delitti di falso e
truffa».
Inammissibile deve, poi ritenersi la censura in ordine al rigetto della
chiesta attenuante, in quanto la motivazione addotta dalla Corte sul punto (pag.
8) è logica, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali e, quindi,
incensurabile,

VIOLAZIONE DELL’ART.

157

COD. PEN.:

anche la suddetta doglianza è

manifestamente infondata in quanto per la ricettazione, a seguito della novella
del 2005, è previsto un periodo di prescrizione di otto anni che, con le
interruzione, diventa di dieci anni: il che è quanto, appunto, ha ritenuto la Corte,
che, correttamente, ha tenuto conto delle cause interruttive previste dall’art. 160
cod. pen.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.000,00 ciascuno.
La declaratoria di inammissibilità preclude l’eventuale rilevabilità della
prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale
«l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca,
Riv 217266; Cass. 4/10/2007, Impero; SSUU 23428/2005, Bracale;
SSUU19601/2008.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascu o della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 11/11/2015
IDENTE
(Dott. A

3.2.

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