Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50140 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50140 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROPEANO MORENO N. IL 19/10/1976
avverso la sentenza n. 2362/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 21/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 18 giugno 2008 dal Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, appellata da TROPEANO
Moreno, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso tra ottobre e novembre 2002.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla vita regolare condotta dopo la consumazione
del reato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e tendente a
sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte.
Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato e la estrema gravità del fatto, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis
C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.