Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50139 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50139 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARGARI VITANTONIO N. IL 29/01/1929 parte offesa nel
procedimento
c/
CALDARAZZO LENA N. IL 14/04/1975
avverso il decreto n. 5203/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
MARGARI Vitantonio, persona offesa nel procedimento a carico di CALDARAZZO Lena, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 9 novembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che, a seguito di udienza in camera di consiglio seguita
ad opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva archiviato il procedimento.
Deduce vizio di motivazione sulle argomentazioni svolte con l’opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente.
E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613, comma 1,
C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso
per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione
«non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m.
216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio 2004 n.
37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

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