Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50138 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50138 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNOJ ANTON N. IL 20/08/1987
avverso l’ordinanza n. 1303/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/syytde le conclusioni del PG Dott.
L Qw < ce, ih2 QL Ge--,Az 44. A.A A' hvt" 12,to Uditi ensor Avv.; t Th _-- Data Udienza: 27/11/2015 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 51073 del 11/02/2014 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 24/04/2013 con la quale la Corte d'appello di Milano aveva rigettato la richiesta di Anton Pernoj, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva fra i reati giudicati con le sentenze del 30/04/2009 del G.u.p. del Tribunale di Massa, del 19/06/2008 della Corte d'appello di Firenze e del 26/03/2012 della Corte d'appello di Milano. dell'esecuzione aveva dato atto che era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze sopra citate, in quanto rispettivamente concernenti condotte di detenzione e cessione di quantitativi di cocaina in favore di svariati acquirenti, in concorso con tre soggetti, poste in essere a Massa e Pisa, da marzo a dicembre 2006, nonché condotte di importazione di cocaina tramite corriere e detenzione di un maggiore quantitativo della medesima sostanza sino a ottobre 2006, da un lato, e un episodio di detenzione di cocaina commesso a Firenze il 19/11/2007, dall'altro; b) ha rilevato che l'esclusione della continuazione, in relazione alle plurime condotte di importazione di cocaina dal Nord Europa, consumate negli anni 2005 e 2006, e al correlato reato associativo, con l'adesione di non meno di quindici correi, realizzato a Milano e altrove sino al luglio 2006, di cui alla terza sentenza, era fondata su una ricostruzione fattuale parziale delle vicende che avevano riguardato il Pernoj; c) ha sottolineato che la Corte territoriale aveva operato un generico riferimento all'oggetto e alla natura dei reati giudicati dalla terza sentenza, senza dare conto delle ragioni della ritenuta sussistenza della continuazione tra il reato associativo e i singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, uno dei quali accertati proprio in Massa, nel periodo temporale di riferimento delle condotte giudicate con la sentenza del 30/04/2009 del G.u.p. del Tribunale di Massa, ossia con la prima sentenza sopra citata, né dei limiti della contestazione del reato associativo. 2. La Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito dell'indicata sentenza di annullamento con rinvio, con ordinanza del 23/02/2015, ha rigettato l'istanza, sostanzialmente osservando che né dalle sentenze, né da dichiarazioni del Pernoj, né dagli atti processuali emergeva una motivata e circostanziata ricostruzione dei fatti idonea a supportare la ritenuta identità del disegno criminoso. 3. Nell'interesse del Pernoj è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 671 cod. pen., sottolineando che, già dall'informativa finale delle indagini che 1 La sentenza di annullamento con rinvio: a) ha precisato che il giudice avevano condotto alla sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano, era emerso che il Pernoj, unitamente ai fratelli, dopo avere operato in Lombardia, si era spostato a Massa, per proseguire con le stesse modalità e gli stessi mezzi l'attività illecita intrapresa. Aggiunge il ricorrente che, in definitiva, la Corte territoriale, disattendendo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, si è sottratta al dovere di verificare i dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati, sintomatici della loro riconducibilità ad un; specifica, unitaria ed originaria ideazione criminosa, finendo per confondere Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che l'ordinanza impugnata, attribuendo al ricorrente un difetto di allegazione rispetto ai profili ricostruttivi idonei a sorreggere la tesi dell'invocata unitarietà del disegno criminoso, trascura di considerare le circostanze dedotte dal Pernoj, il quale ha sempre correlato, invocando le conclusioni raggiunte in sede cautelare dal Tribunale del riesame, lo spostamento in Toscana alla cessazione del sodalizio operante in Lombardia, senza che ciò incidesse sull'originaria determinazione delittuosa, alla cui realizzazione il trasferimento era funzionale. Va escluso, pertanto, che la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato sia caratterizzata da una genericità, che neppure il primo giudice di merito investito della richiesta aveva colto e che certo non era stata rilevata neppure dalla prima sentenza di annullamento con rinvio, che, anzi, aveva sottolineato la necessità di considerare, nella prospettiva del ricorrente, proprio il collegamento "tra il rimarcato generico programma delittuoso del sodalizio e la estemporaneità delle singole attività di narcotraffico", svoltesi anche fuori dal territorio lombardo e unificate al reato associativo, oltre che la relazione tra le singole condotte costituenti specifica violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rimane da aggiungere che, in tale cornice, il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere ai necessari accertamenti istruttori (v., ad es., Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276). In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 27/11/2015 l'onere di allegazione, gravante sull'istante, dall'onere probatorio.

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